ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00090

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 74 del 30/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARO MARIALUISA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2018
CASA VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2018
TESTAMENTO ROSA ALBA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2018
BUOMPANE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2018
FICARA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2018
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2018
MELICCHIO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 22/11/2018


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/11/2018

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00090
presentato da
MARZANA Maria
testo presentato
Martedì 30 ottobre 2018
modificato
Giovedì 22 novembre 2018, seduta n. 89

   Le Commissioni V e VII,

   premesso che:

    in data 23 dicembre 2013, i tecnici della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, hanno approvato la nota metodologia «Determinazione dei fabbisogni standard per i comuni, “FC03U”, Funzioni di Istruzione pubblica»;

    tale nota metodologica è stata realizzata dai tecnici della Sose - Soluzioni per il sistema economico spa (società del Ministero dell'economia e delle finanze), con la collaborazione scientifica dell'istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), ai sensi del decreto legislativo citato concernente disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di province, città metropolitane e comuni pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 dicembre 2010;

    il predetto decreto legislativo, così come previsto all'articolo 1, intendeva assicurare la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per province e comuni, al fine di garantire un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei meccanismi di allocazione delle risorse tra i diversi enti, con particolare riferimento alle funzioni di istruzione pubblica analizzate con il questionario FC03U-Funzioni di istruzione pubblica predisposto per i comuni e le unioni di comuni;

    tuttavia, a pagina 43 del documento, si riportava «da ultimo, è importante sottolineare che, in assenza di specifiche indicazioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per il calcolo dei Fabbisogni Standard delle Funzioni di pubblica istruzione, in sede di prima applicazione della metodologia, sono stati utilizzati i valori storici delle variabili di output utilizzate per la stima»;

    gli output in questione altro non sono se non i servizi che i comuni garantiscono ai cittadini: quando vengono, offerti vengono considerati un fabbisogno della popolazione, quando vengono offerti in misura ridotta o non vengono offerti per nulla, si considera che quella popolazione non ne abbia di bisogno, ma ciò non corrisponde al vero; semplicemente, i comuni non avevano le risorse necessarie per garantirli;

    in pratica servizi come gli asili nido, il tempo pieno e la mensa scolastica, nonostante siano servizi essenziali, non hanno una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale, ma vengono garantiti e finanziati soltanto dove già esistono, dunque al Centro-nord;

    servizi importanti ma accessori come i campi estivi, oppure l'accoglienza e la vigilanza dei bambini, prima e dopo l'orario scolastico, solo perché storicamente offerti da determinati comuni (principalmente del Centro-nord), sono considerati «fabbisogno standard» e quindi da finanziare a carico di tutta la collettività;

    tali servizi, oltre che garantire il diritto all'istruzione, come nel caso dell'assistenza specialistica per gli alunni con disabilità, rappresentano un importante presidio di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

    secondo i recenti dati dell'Istat, che ha preso a riferimento, quale indicatore, la percentuale della popolazione in età 18-24 anni, che non ha titoli scolastici superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria di primo grado), non è in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non frequenta né corsi scolastici né attività formative, il livello di abbandono complessivo della scuola risulta essere pari al 13,8 per cento, con un preoccupante aumento al Mezzogiorno, la cui percentuale raggiunge il 18,4 per cento;

    è emblematico il caso riportato in data 25 ottobre 2014 dal quotidiano la Gazzetta del Sud, laddove si rileva un'indagine contro l'evasione scolastica avviata dal comando provinciale dei carabinieri di Catania che ha portato alla denuncia di 232 genitori di 136 alunni di due scuole dell'obbligo per inosservanza continuata dell'obbligo di istruzione di minorenni;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 dicembre 2016, reca disposizioni relative alla revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario;

    all'articolo 1 del decreto si fa riferimento alle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica;

    si rileva, tuttavia, come, anche in tale provvedimento per i servizi complementari di istruzione e per il servizio di asilo nido (complessivamente il 18 per cento del fabbisogno standard complessivo), risulti determinante il criterio di determinazione del fabbisogno standard basato sulla moltiplicazione del costo standard per una quantità di servizi effettivamente erogati dai diversi comuni con l'applicazione di soglie minime e massime. Pertanto, le nuove metodologie non assicurano ancora l'auspicata omogeneità delle stesse in tutto il territorio nazionale;

    appare chiaro che è fondamentale tenere in considerazione l'uso di parametri oggettivi per l'allocazione delle risorse, quali la popolazione scolastica, la presenza di alunni con disabilità, il reddito medio disponibile pro capite aggiustato, il livello di dispersione scolastica, al fine di migliorare il livello di istruzione e garantire in maniera ottimale i servizi scolastici;

    è necessario evidenziare, infatti, come, nonostante la loro potenziale rilevanza, tali strumenti risultino non del tutto efficaci a causa delle esigue risorse destinate, determinando così l'impossibilità di dar seguito alle eventuali carenze rilevate, impedendo di fatto la realizzazione dei possibili interventi necessari ad eliminare le eventuali diseguaglianze, rendendosi necessaria, pertanto, l'implementazione delle misure perequative previste;

    si consideri, inoltre, come nell'ambito di tali rilevazioni, necessarie all'applicazione dei fabbisogni standard, solo di recente siano state coinvolte alcune regioni a statuto speciale: la regione siciliana e la regione Sardegna;

    risulterebbe auspicabile prevedere forme più efficaci di inclusione e di collaborazione tra il Sose e le amministrazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed omogeneità delle prestazioni in tutto il territorio dello Stato;

    si ritiene che, di fronte ad una situazione così disomogenea, in riferimento ai criteri direttivi, secondo i firmatari del presente atto disattesi, per l'adozione del decreto legislativo citato, si sarebbe dovuto senza ulteriore ritardo determinare «livello essenziale delle prestazioni» (LEP) così da garantire un livello di servizi standard su tutto il territorio;

    in data 16 gennaio 2017 il Governo trasmetteva al Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale (A.C. 381), in ottemperanza a quanto previsto dalla delega conferita all'Esecutivo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 181, lettera f), per l'adozione di un apposito decreto legislativo per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, assicurando, l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), il quale richiede l'introduzione di misure relative alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione anche attraverso l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali;

    benché i princìpi e i criteri direttivi prevedessero espressamente l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, l'Esecutivo, ad avviso dei firmatari del presente atto, non ha seguito pienamente tali indicazioni, evidenziando, ancora una volta, la volontà di non provvedere alla loro definizione, e i decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 63 e n. 66 risultano, pertanto, sempre a giudizio dei firmatari del presente atto adottati senza una totale conformità alle indicazioni del Parlamento;

    l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione affida alla competenza dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», assicurando un collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione in materia di diritti sociali, rendendo effettivo in tutto il territorio nazionale il principio di uguaglianza;

    tale disposizione, tuttavia, risulta ancora disattesa, dal momento che lo Stato non ha inteso ottemperare al dettato normativo, ritardando la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ed adottando solo criteri di calcolo dei fabbisogni standard inadeguati al raggiungimento dei fini perseguiti, dalle previsioni costituzionali;

    l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione contempla la possibilità di erogare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali a favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, e dunque anche al fine di supportarli qualora siano in ritardo con l'attivazione dei servizi d'istruzione e di asilo nido;

    in considerazione di quanto sin qui rilevato, si ritengono necessari adeguati interventi che assicurino l'effettivo superamento delle disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche, attraverso l'erogazione dei servizi in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, così come previsti dall'articolo 117 della Costituzione, anche al fine di applicare in maniera corretta le note metodologiche recentemente elaborate (FC03U e FC10U), garantendo, in tal modo, il definitivo superamento delle influenze relative al criterio di spesa storica per la determinazione dei fabbisogni standard;

   ad assumere iniziative volte a istituire un apposito fondo affinché venga assicurata la corretta ed omogenea erogazione dei servizi in tutto il territorio nazionale, sulla base della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo così l'effettivo superamento delle diseguaglianze territoriali, sociali ed economiche;

   a promuovere intese tra lo Stato e le regioni a statuto speciale affinché queste collaborino attivamente ai programmi relativi alla definizione dei fabbisogni standard e dei livelli essenziali di prestazione, attraverso la trasmissione e pubblicazione sui siti istituzionali dei dati utili.
(7-00090) «Marzana, Faro, Casa, Testamento, Buompane, Ficara, Alaimo, Melicchio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

abbandono scolastico

diploma