ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00086

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 74 del 30/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 30/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00086
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Martedì 30 ottobre 2018, seduta n. 74

   La XI Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha demandato a uno specifico regolamento l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, armonizzazione poi effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157;

    con tale decreto sono stati armonizzati i requisiti di accesso del personale viaggiante del trasporto pubblico locale (autisti di bus, macchinisti della metropolitana e dei treni del trasporto pubblico locale) per i quali è previsto un anticipo di cinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito generale obbligatorio;

    al contrario, la formulazione del citato articolo 24, comma 18, all'ultimo periodo ha, tuttavia, disposto l'applicazione del nuovo regime previdenziale previsto in via generale dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai macchinisti e al personale viaggiante dell'ex fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato italiane, in servizio anche sui treni ad alta velocità, pertanto escludendoli dal suddetto processo di armonizzazione e applicandogli il requisito generale obbligatorio;

    il trattamento del fondo speciale permetteva particolari requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai lavoratori del settore dei trasporti ferroviari, in considerazione della gravosità e della peculiarità del lavoro svolto; in virtù del peculiare trattamento pensionistico riconosciuto dalla previgente disciplina questa categoria di lavoratori è stata esclusa dalla normativa previdenziale prevista per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, regolamentate dalla legge 4 novembre 2012, dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dal comma 17 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

    il consistente lavoro di correzione delle diverse antinomie presenti nell'originaria previsione del citato articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011, non è riuscito tuttavia a trovare una soluzione normativa alla peculiare condizione dei macchinisti ferroviari;

    come anche sancito da una recente sentenza della Corte dei conti, detto personale si è visto negare l'accesso al regime previgente alla riforma del dicembre 2011, in ragione di quello che appare un evidente errore materiale della disposizione di cui all'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante le reiterate segnalazioni e iniziative parlamentari della passata legislatura volte a porre rimedio a tale formulazione del testo ed alla altrettanto fuorviante applicazione da parte dell'ente previdenziale,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente, per quanto di competenza e previo approfondito confronto con le organizzazioni sindacali, urgenti e idonee iniziative normative volte ad assicurare un regime previdenziale per i macchinisti ferroviari che tenga conto della gravosità di tale prestazione lavorativa, in coerenza con quanto a suo tempo disposto dalla disciplina previgente al decreto-legge n. 201 del 2011.
(7-00086) «Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale di guida

condizione di pensionamento

trasporto ferroviario