ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 71 del 25/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00084
presentato da
TORTO Daniela
testo di
Giovedì 25 ottobre 2018, seduta n. 71

   La VII Commissione,

   premesso che:

    la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nuovi criteri sulla contribuzione degli studenti ai fini dell'iscrizione all'università. In particolare, ha introdotto un criterio di proporzionalità della contribuzione a carico di ciascuno studente, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare di appartenenza;

    in particolare l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabilisce che sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti con un Isee inferiore ai 13 mila euro;

    queste nuove norme si aggiungono al decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio del 1997, n. 306 che regolamentavano la disciplina in materia di contributi universitari. Una delle disposizioni più significative di questo regolamento prevede che la contribuzione studentesca non può eccedere del 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato a favore delle università; infatti, tale limite del 20 per cento era stato pensato per introdurre un paletto con la funzione di contrappeso alla autonomia delle università, proprio per evitare che queste potessero stabilire importi della contribuzione troppo elevati;

    il decreto del Presidente della repubblica del 25 luglio del 1997 n. 306 è rimasto nella sua versione originaria fino alle modifiche apportate dalla normativa sulla spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che ha disposto (con l'articolo 7, comma 42) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, stabilendo che il limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale non fosse più calcolato sull'intera platea di tutti gli studenti iscritti, ma solo su quelli in corso, scorporando di fatto le somme pagate da almeno il 40 per cento degli studenti iscritti all'università;

    fino ad allora almeno un terzo delle università italiane sforava il limite del 20 per cento, tant'è che alcuni atenei risultavano soccombenti di fronte ai ricorsi di componenti delle associazioni studentesche e proprio alcune di queste sentenze avrebbero potuto generare una lunga sequenza di ricorsi;

    il 27 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto per intero Appello dell'università di Chieti Pescara contro la sentenza del Tar Abruzzo del marzo 2011, con cui veniva accolto il ricorso di alcuni componenti di un'associazione studentesca proprio sullo sforamento del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione a carico degli studenti rispetto al Fondo di finanziamento ordinario. Il Consiglio di Stato, di fatto, ha stabilito che gli studenti avevano ragione e che l'università aveva determinato una contribuzione studentesca violando le norme che le limitavano;

    a partire dalle normative introdotte dal Governo Monti, la contribuzione studentesca a carico dei cosiddetti fuoricorso è lievitata fino a cifre spropositate che superano i 2 mila euro l'anno, nonostante tali studenti usufruiscano in maniera ridotta dei servizi delle università. Si ricorda, infatti, che proprio le norme sulla contribuzione studentesca stabiliscono che gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi attraverso la contribuzione studentesca,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per prevedere un limite all'introito totale che ogni università può incassare dal contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti, includendo tutta la platea degli iscritti;

   ad assumere iniziative normative volte a stabilire una contribuzione ridotta a carico degli studenti «fuori corso», in quanto usufruiscono solo saltuariamente dei servizi e delle strutture universitarie;

   ad assumere iniziative normative volte a stabilire una contribuzione ridotta a carico degli studenti con disabilità di qualunque natura che necessitano di tempi più lunghi rispetto a quelli utilizzati dai colleghi di corso.
(7-00084) «Torto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese scolastiche

studente