ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 69 del 23/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2018
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2018
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2018
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 24/10/2018
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/10/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/10/2018

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00080
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentato
Martedì 23 ottobre 2018
modificato
Giovedì 25 ottobre 2018, seduta n. 71

   La VI Commissione,

   premesso che:

    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata data attuazione alla direttiva 20141107/UE (cosiddetta «DAC 2»), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta «DAC 1»), ricomprendendo nello scambio automatico obbligatorio di informazioni per finalità fiscali anche quelle afferenti ai conti bancari e alle relative movimentazioni, nonché agli interessi, ai dividendi e ai proventi delle cessioni di attività finanziarie;

    in ragione di queste previsioni, gli intermediari finanziari localizzati negli altri Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, quale servizio di collegamento per la cooperazione internazionale, le informazioni relative ai conti finanziari che soggetti residenti in Italia intrattengono presso di loro; è evidente che si tratta di informazioni di straordinaria rilevanza ai fini del contrasto all'evasione fiscale internazionale, posto che su quei rapporti di conto potrebbero essere depositate le ricchezze occultate all'estero dai contribuenti Italiani;

    tuttavia, ad oggi, non è stata ancora prevista la possibilità per la guardia di finanza di avere la disponibilità delle informazioni relative acconti finanziari esteri. Si tratta di dati e notizie che potrebbero formare oggetto di investigazioni, anche attribuendo i poteri di polizia giudiziaria, e rivelare l'esistenza di frodi fiscali se non addirittura di altre gravi forme di illegalità quali, ad esempio, la costituzione di provviste all'estero da impiegare per dazioni corruttive;

    inoltre, in base alla vigente legislazione, la Guardia di finanza non dispone nemmeno delle informazioni relative alla «rendicontazione Paese per Paese» (cosiddetta «Country bv Country reporting» prevista per i gruppi multinazionali, introdotta in Italia per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2015/2376/UE (cosiddetta «DAC 4»), che ha modificato la menzionata direttiva 2011/16/UE, estendendo l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai dati e alle notizie relativi ad una serie di parametri economici e finanziari, afferenti all'operatività in ogni singola giurisdizione interessata, dei gruppi di imprese multinazionali con ricavi consolidati in misura pari o superiore a 750 milioni di euro;

    anche in questo caso si tratta di informazioni particolarmente importanti ai fini dell'analisi di rischio in ambito tributario, poiché immediatamente indicative della ricorrenza di possibili manovre di pianificazione fiscale attuate attraverso la manipolazione dei prezzi di trasferimento o la delocalizzazione di funzioni ad alto valore aggiunto, che rientrano, senz'altro, nell'orbita d'interesse di una forza di polizia economico-finanziaria quale è la guardia di finanza; più in generale, risulterebbe utile rendere disponibili alla guardia di finanza i dati e le notizie che l'Agenzia delle entrate ottiene a seguito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, come quelle che saranno scambiate a seguito del prossimo recepimento della direttiva 2018/822/UE (cosiddetta «DAC 6») che, a regime, introdurrà una procedura di scambio automatico tra Paesi membri delle informazioni relative ai «meccanismi transfrontalieri», per tali intendendosi i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva che interessano più giurisdizioni; infine, sempre in tema di accesso alle informazioni di carattere finanziario, l'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che gli intermediari finanziari devono periodicamente trasmettere all'Agenzia delle entrate le movimentazioni (tra le altre, saldi e giacenza media) che hanno interessato i rapporti intrattenuti con i loro clienti e ogni altra informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali. Anche queste informazioni, che confluiscono nell'Anagrafe tributaria, non sono ancora nella disponibilità della guardia di finanza,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative anche normative per rendere disponibili alla guardia di finanza tutte le informazioni rivenienti dallo scambio automatico d'informazioni, nell'ambito dell'Unione europea e in ambito extra-europeo, tra cui quelle relative ai conti finanziari detenuti all'estero da popolazione residente e alla «rendicontazione Paese per Paese» previste per i gruppi multinazionali, nonché quelle relative ai dati e alle notizie afferenti alle movimentazioni dei conti correnti nazionali comunicati all'Anagrafe tributaria;

   a assumere iniziative, anche normative, volte a rendere disponibile al Corpo della guardia di finanza le informazioni finanziarie, non soltanto per l'attività di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, ma anche per assolvere alle altre complesse funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
(7-00080) «Cancelleri, Caso, Giuliodori, Trano, Martinciglio, Grimaldi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scambio d'informazioni

impresa multinazionale

scambio intracomunitario