ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Abbinamenti
Atto 7/00372 abbinato in data 11/12/2019
Atto 7/00539 abbinato in data 14/10/2020
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00083
Firmatari
Primo firmatario: SARLI DORIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
SIRAGUSA ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 28/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/12/2019
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/12/2019
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/09/2020
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/10/2020
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER
DE FILIPPO VITO ITALIA VIVA
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 14/10/2020
ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 31/01/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 01/03/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/12/2019

DISCUSSIONE IL 11/12/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/12/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 14/01/2020

AUDIZIONE INFORMALE IL 18/02/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/09/2020

DISCUSSIONE IL 08/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/09/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/10/2020

DISCUSSIONE IL 14/10/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/10/2020

ACCOLTO IL 14/10/2020

PARERE GOVERNO IL 14/10/2020

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00045
presentato da
SARLI Doriana
testo presentato
Martedì 11 settembre 2018
modificato
Venerdì 1 marzo 2019, seduta n. 135

   La XII Commissione,

   premesso che:

    è stato concluso l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida nazionali per gli interventi con gli animali (IAA)»;

    la pet therapy in Italia è stata riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, che ha sancito per la prima volta nella storia del nostro Paese il ruolo che un animale può avere nella vita affettiva di una persona, nonché la valenza terapeutica degli animali da compagnia;

    il termine «interventi assistiti con gli animali» è un termine generale che include in sé sia le terapie assistite dagli animali (TAA), che le attività assistite dagli animali (AAA);

    le attività assistite dagli animali sono degli interventi di tipo ricreativo che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di coloro che ne usufruiscono senza perseguire un obbiettivo terapeutico. Le terapie assistite dagli animali sono interventi che hanno degli obiettivi terapeutici specifici e in cui un animale, che risponde a determinati requisiti, è parte integrante del setting, cui relazione viene «somministrata» al fine di coadiuvare il raggiungimento dell'obbiettivo terapeutico. Le terapie assistite, inoltre, rispetto alle attività, presentano una maggiore complessità se non altro procedurale e, come tutti i trattamenti terapeutici, si basano su una diagnosi e su di un obbiettivo prescritto da un terapeuta;

    per le terapie assistite dagli animali si rende necessario che, nell'ambito delle terapie assistite dagli animali (taa) e in particolare nelle terapie ad alta complessità così come definite dalle linee guida sulle attività riabilitative della regione Campania (delibera della giunta regionale 482 del 23 marzo 2001) ed in corso di psicoterapie, la conduzione dell'animale sia effettuata esclusivamente dal medico veterinario, considerando che, come stabiliscono le linee guida, «La Terapia Assistita dagli Animali è un intervento finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica». La presenza dell'animale ne definisce la sua specificità;

    le terapie assistite dagli animali, per la complessità delle patologie verso le quali comunemente è orientata la pet therapy e per la complessità stessa del setting, richiedono professionisti che siano abilitati alla funzione sanitaria e terapeutica;

    nella «Linee guida nazionali per gli interventi con gli animali (IAA)» non c'è una reale differenza sul metodo di lavoro, o sulla scelta dei componenti dell’équipe, così come sulla formazione che è necessaria per gli operatori coinvolti nelle terapie. Gli unici parametri necessari che vengono presi in considerazione sono la non aggressività e i segnali di stress da infezione. A questo proposito va sottolineata l'assenza di protocolli sanitari standardizzati e differenziati in base alle specie e soprattutto alla pericolosità del setting pensando che la pet therapy spesso è rivolta a persone ammalate come tossicodipendenti o bambini, i primi immunodepressi e i secondi con un sistema immunitario non ancora completo. Con le linee guida nazionali per gli interventi con gli animali (IAA) rischia di passare un modello tecnico, per il quale fare la terapia con l'animale sarà lavorare in maniera superficiale e riduttiva, aspetto a cui si è oramai abituati sia nei modelli formativi che sanitari;

    recentemente, secondo quanto formulato dall'organizzazione mondiale della sanità (Oms), si è passati da un concetto di salute basato solo sull'assenza di malattia a un'idea più completa di salute quale stato di benessere fisico, psichico e sociale e, quindi, non solo assenza di malattia. Il nuovo concetto di salute, quindi, favorisce lo sviluppo di una medicina diretta a promuovere lo stato di salute indipendentemente dalla malattia ed è qui che si inseriscono le terapie assistite dagli animali (TAA);

    il modello riabilitativo del sistema sanitario (Oms) viene definito bio-psico-sociale inquadrando la malattia dell'individuo in una dimensione più complessa; all'interno di questo modello, nel settore che corrisponde agli interventi riabilitativi, la pet therapy troverebbe il suo inserimento avendo tutti i requisiti di un intervento riabilitativo organico, psichico e sociale (ICF International classification of functioning, disability and health 2001 – linee guida per l'attività di riabilitazione 2008);

    la formazione universitaria del medico veterinario è tale da formare un professionista in grado di operare del settore della salute. Inoltre, il medico veterinario ha chiari i concetti di salute e malattia, la sua formazione gli conferisce quella «forma mentis» che gli consente di procedere allo screening e alla diagnosi differenziale, capacità che appartiene alle sole categorie che si sono formate in tale senso. Il veterinario è un professionista in possesso di laurea sanitaria professionalizzante in grado di effettuare monitoraggi sanitari e diagnosi differenziali sullo stato di salute dell'animale in corso di terapia. È l'unica figura professionale in grado di tutelare la salute e il benessere animale (legge 20 luglio 2004, n. 189, che modifica il codice penale) e l'unica figura professionale abilitata a tutelare la salute dell'uomo dai rischi di qualsiasi attività dell'animale (articolo 1 del codice deontologico del medico veterinario), nonché un professionista che risponde a un ordine professionale. Le terapie assistite dagli animali rientrano nelle competenze della sanità pubblica veterinaria («OMS Ginevra 1974 La SPV) e di quella parte dell'attività di sanità pubblica che ha come scopo l'applicazione delle capacità, conoscenze e risorse professionali della veterinaria ai fini della protezione e del miglioramento della salute umana». Il Comitato nazionale di bioetica definisce il veterinario l'unico garante della relazione uomo/animale;

   le terapie con animali devono essere considerate alla stregua delle altre terapie per cui devono essere eseguite esclusivamente da figure professionali sanitarie (come citano le linee guida sulla disabilità) e opportunamente formate, che possono cioè eseguire una terapia. Le terapie con animali sono, inoltre, terapie di relazione e quindi sono processi che prevedono la partecipazione dell'animale che è un essere vivente complesso, diverso, altro dall'uomo, per cui deve necessariamente essere guidato nella relazione terapeutica solo da un veterinario opportunamente formato e non dal coadiutore, come invece prevedono le linee guida;

    la formazione dell’équipe che dovrà servire a formare le figure professionali destinate a lavorare nelle terapie assistite dagli animali, deve essere di tipo interdisciplinare, orientata, quindi, alla formazione delle rispettive figure professionali operanti all'interno di un setting terapeutico zoo antropologico: per il medico veterinario, sarà tesa alla formazione della coppia uomo/animale per consentire l'interpretazione delle finalità coterapeutiche indicate dagli esperti della relazione umana e avere la capacità di condurre un setting zooterapeutico operando in sinergia. Poiché il setting zooterapeutico è interspecifico, tutti gli operatori devono essere in grado di lavorare in équipe, di interagire e di integrare le loro competenze al fine di costruire la terapia con uno sguardo sistemico. Il lavoro con un animale se eseguito da personale qualificato esprime tutte le sue potenzialità che sono enormi non essendo solo un'attività che ha una valenza facilitativa nei confronti di altre terapie. Questa terapia, infatti, è in grado di attivare l'affettività e altre dimensioni della capacità di relazione dell'individuo per cui il suo svolgimento e la modalità con cui si compie è estremamente complesso e richiede competenza e formazione. Lo zooterapeuta veterinario, oltre ad interfacciarsi direttamente anche con il paziente, dovrà sapersi relazionare anche con le persone a lui vicine (madre-familiari-insegnanti e altri soggetti coinvolti), oltre che con il clinico umano, del quale deve comprenderne e condividerne il linguaggio sanitario. Dovrà cogliere, in ogni singola seduta, gli elementi su cui poter lavorare e i giusti canali che, in quel momento, possono enfatizzare la relazione con l'animale. Inoltre, qualora nascessero spunti di dialogo deve saperli cogliere cercando di coinvolgere il paziente o il resto del gruppo;

    le terapie assistite dagli animali, rappresentano l'espressione di quel mutamento epistemologico del quale si sente da più parti l'esigenza e che viene rappresentato dall'affacciarsi di figure professionali con competenze multidisciplinari che approccino al lavoro e alla conoscenza con una visione sistemica. Le terapie assistite dagli animali, infatti, vedono l'obbligatorietà della presenza dell’équipe multidisciplinare, poiché l'obbiettivo terapeutico è fornito dal clinico umano, che sia il geriatra, il neuropsichiatra infantile o lo psicoterapeuta o altri, e viene interpretato dal veterinario zooterapeuta con l'animale. Il processo terapeutico inoltre deve essere documentato, valutato e modificato in base alle risposte che si ricevono. Le linee guida, nel paragrafo dedicato all’équipe multidisciplinare, individuano le figure professionali e gli operatori coinvolti per le terapie assistite dagli animali nel responsabile di progetto, che coordina l’équipe, e nel referente d'intervento, che prende in carico la persona durante la seduta, individuata fra le figure professionali dell'area sanitaria di cui al decreto-legge 19 febbraio 2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex legge n. 43 del 2006 e decreto ministeriale 29 marzo 2001) e di «documentata esperienza e competenza». Espressione, quest'ultima, quanto mai generica e superficiale. Chiunque operi nell'ambito della formazione sa che l'intuizione, la creatività, la capacità d'intervento, come l'interpretazione di una situazione sono abilità professionali che maturano con il metodo e la formazione adeguata e non sono solo espressione del talento individuale;

    ci sono però altre figure professionali strettamente correlate al lavoro di pet therapy anche se non presenti nel setting terapeutico, quelle dell'istruttore cinofilo e degli equidi e del veterinario comportamentalista. La scelta dell'animale che va coinvolto nelle attività di cura, infatti, è un momento importantissimo, richiede la collaborazione di queste due figure professionali basilari che dovrebbero lavorare in tandem. L'istruttore, ad avviso dei firmatari del presente atto, è la figura professionale che meglio può valutare l'idoneità degli animali in base all'osservazione delle loro dinamiche relazionali, che forma gli allevatori circa le modalità di approccio e di allevamento e forma l'animale per ottenere una relazione equilibrata e soddisfacente per lo stesso, mentre il veterinario comportamentalista è il professionista che si affianca all'educatore nella scelta del singolo animale per verificarne l'assenza di patologie comportamentali; se queste fossero eventualmente presenti ne diagnostica la gravità, decide se accettare o meno il suo coinvolgimento nelle relazioni di cura; dovrebbe inoltre essere colui che, a cadenza mensile, sovraintende a una seduta di pet therapy per verificare durante il suo svolgimento l'assenza di atteggiamenti che indicano problematiche comportamentali o di sofferenza dell'animale;

    la definizione di sanità pubblica veterinaria secondo l'Oms (Ginevra 1974) è la seguente: «La SPV è quella parte dell'attività di sanità pubblica che ha come scopo l'applicazione delle capacità, conoscenze e risorse professionali della veterinaria ai fini della protezione e del miglioramento della salute umana»,

impegna il Governo:

   1) nell'ambito delle terapie assistite dagli animali (Taa) ed in particolare delle terapie ad alta complessità ad assumere iniziative per:

    a) distinguere rigorosamente le terapie assistite dagli animali dagli altri interventi con gli animali, in quanto, essendo le prime processi terapeutici di relazione, sono attività complesse che innescano dinamiche articolate che devono pertanto essere riconosciute e opportunamente guidate;

    b) riconoscere che le terapie con gli animali sono vere e proprie prestazioni sanitarie, all'interno del settore che corrisponde agli interventi riabilitativi, perché finalizzate alla salute, utilizzate per integrare obiettivi terapeutici e riconosciute come facenti parte delle prestazioni della sanità pubblica veterinaria (definizione Oms-Ginevra 1974);

    c) prevedere, anche tenuto conto delle linee guida tracciate dalle regioni, che la conduzione dell'animale sia effettuata esclusivamente dalla figura del medico veterinario;

    d) assicurare che la formazione delle figure professionali coinvolte in un setting terapeutico sia di tipo universitario e interdisciplinare tale da consentire di interagire in un setting interspecifico come quello delle terapie con animali;

   2) rispetto ai parametri considerati oggi per valutare l'infettività dell'animale, ad adottare iniziative per stabilire nell'immediato dei protocolli sanitari standardizzati e differenziati in base alle specie e soprattutto alla pericolosità del setting;

   3) ad assumere iniziative affinché figure professionali strettamente correlate al lavoro di pet therapy, non presenti nel setting terapeutico, cioè quelle dell'istruttore cinofilo e degli equidi esperto in pet therapy e del veterinario comportamentalista, abbiano, il primo, una competenza riconosciuta da enti accreditati alla formazione e, il secondo, una formazione di tipo universitario e interdisciplinare.
(7-00045) «Sarli, Lorefice, D'Arrando, Bologna, Sportiello, Chiazzese, Leda Volpi, Lapia, Mammì, Siragusa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terapeutica

benessere degli animali

politica sanitaria