ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 23 del 10/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00023
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Martedì 10 luglio 2018, seduta n. 23

   La Commissione VI,

   premesso che:

    l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva europea 2013/36 «CRD IV» recante la disciplina su «Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento», stabilisce i casi di esenzione dal rispetto della direttiva medesima. L'Italia ha optato per esentare esclusivamente Cassa depositi e prestiti, mentre altri Stati europei hanno optato per un novero più ampio di esenzioni. In particolar modo, l'Estonia ha esentato le «hoiu-laenuuhistud» in quanto imprese cooperative, l'Irlanda le «credit union» e le «friendly societies», la Lettonia le «krajaizdevu sabiedribas» in quanto imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci, la Lituania le «kredito unijos», il Regno Unito le «credit unions» e le «municipal banks». Tali tipologie di società sono subordinate alle disposizioni prudenziali previste nelle rispettive normative di vigilanza nazionale e sono soggetti alla vigilanza prudenziale delle autorità nazionali;

    le «sparkasse» e «landesbank» tedesche sono regolarmente soggette alla disciplina armonizzata della CRD IV, ma alcune deroghe sono previste per l'applicazione del regolamento (UE) 2067/2016 IFRS9; infatti, il medesimo si applica obbligatoriamente ai bilanci consolidati delle «sparkasse» e «landesbank» i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre per le società non quotate è prevista la sola facoltà (e non l'obbligo) di predisporre i bilanci consolidati in conformità ai principi IAS/IFRS essendo stata esercitata tale opzione dal legislatore tedesco; è invece esclusa l'applicazione di tali principi ai bilanci individuali delle «sparkasse» e delle «landesbank» a prescindere dalla quotazione dei relativi titoli;

    la ratio di tali deroghe si riscontra nella necessità di adeguare la disciplina in materia di vigilanza e requisiti prudenziali alle peculiarità di specifici istituti di credito maggiormente radicati nel territorio e preposti alla erogazione del credito nell'ambito del sistema della cooperazione, circostanze ed esigenze – quest'ultime – riscontrabili anche nel sistema delle banche cooperative (popolari e di credito cooperativo) italiane. Sarebbe quindi opportuno predisporre un corpus normativo in materia di «vigilanza e requisiti prudenziali» maggiormente coerente con le peculiarità del sistema delle banche cooperative e quindi, al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro e nei limiti previsti dalla normativa europea, prevedere specifiche deroghe alla disciplina sancita dalla direttiva CRD IV e dal regolamento IFRS9 contribuendo in tal modo anche sul piano prettamente normativo al consolidamento della stabilità sistemica delle banche cooperative;

    il capo V del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disciplina l'esercizio dell'attività bancaria per le banche cooperative. In particolar modo, così come previsto dall'art. 28 del richiamato capo V afferma che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo;

    le banche popolari, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, non possono superare 8 miliardi di euro di attivo. Nell'ipotesi la banca sia capogruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato. Altresì, in caso di superamento del limite di 8 miliardi di attivi la banca è tenuta a trasformarsi in società per azioni;

    le banche cooperative ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, devono necessariamente aderire ad un gruppo bancario cooperativo; l'adesione è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Ai sensi della riforma introdotta dal richiamato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, la società capogruppo è costituita in forma di società per azioni, il capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo ed infine il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di 1 miliardo di euro. L'adesione delle banche al gruppo implica la sottoscrizione di un contratto il quale attribuisce alla società capogruppo i seguenti compiti:

     la direzione ed il coordinamento del gruppo ivi compresi i poteri di controllo e di influenza delle banche aderenti al gruppo;

     l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed operativi del gruppo;

     la riserva di nomina e di revoca dei membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti (può esercitare tale potere fino a concorrenza della maggioranza);

     i criteri e le condizioni di adesione e di esclusione dal gruppo;

    il contratto prevede anche una garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle banche aderenti al gruppo. Infine, in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo – previa autorizzazione della Banca d'Italia – può deliberare la trasformazione in società per azioni ovvero, in caso contrario, è tenuta a deliberare la propria liquidazione;

    entrambe le riforme richiamate implicano una modifica sostanziale della struttura giuridica – ed economica – che contraddistingue le banche cooperative, snaturando le tipicità delle banche popolari e di credito cooperativo. Le piccole banche popolari – con attivi inferiori ad 8 miliardi di euro – investono prevalentemente nell'economia reale e le connesse attività finanziarie – mutui e finanziamenti a famiglie ed imprese – implicano «criteri di assorbimento del patrimonio» molto più rigidi e pregiudizievoli rispetto agli attivi contraddistinti da strumenti finanziari in circolazione nei mercati finanziari, operatività quest'ultima tipica delle grandi banche d'investimento, italiane ed europee, costituite nella forma di società per azioni. Anche le banche di credito cooperativo investono prevalentemente nell'economia reale in particolar modo nei confronti dei propri soci e sono contraddistinte da una operatività territoriale limitata svolgendo a pieno una funzione di carattere sociale. Anche in questo caso subordinare le banche di credito cooperativo alle medesime regole di vigilanza ed ai medesimi requisiti patrimoniali delle grandi banche di investimento che investono prevalentemente in strumenti finanziari risulta poco equo;

    le banche sono veicolo della politica monetaria disposta dalla Banca centrale europea; il sistema economico e produttivo italiano è caratterizzato da piccole e medie imprese; il combinato disposto dei due «postulati» lascia desumere che la ripresa dell'economia nazionale dipenda prevalentemente da un aumento degli investimenti nell'economia reale posti in essere dalle banche maggiormente radicate nel territorio, quindi le banche cooperative «popolari e di credito cooperativo». Sarebbe quindi opportuno predisporre misure di carattere normativo che nell'ambito dei richiamati processi di riforma siano preposte, da un lato, a tutelare le tipicità che contraddistinguono le banche popolari con attivi inferiori ad 8 miliardi di euro e le banche di credito cooperativo che decidono di non aderire al gruppo bancario cooperativo e, dall'altro, a consolidare la stabilità sistemica delle banche cooperative «popolari e di credito cooperativo» agevolando gli investimenti nell'economia reale;

    l'iniziativa rappresentata implica quindi un consolidamento, sul piano prettamente normativo, della stabilità sistemica delle banche cooperative disciplinate dal capo V del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Altresì si rileva che la conseguente stabilità sistemica raggiunta è disposta senza un intervento in termini erariali da parte della Repubblica. È doveroso precisare, infatti, che al fine di fronteggiare la crisi del sistema bancario e finanziario, il sessantatreesimo governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2014, n. 243, ha presentato – nel dicembre 2016 – una relazione alle Camere per ricorrere all'indebitamento strumentale alla realizzazione di operazioni relative a partite finanziarie utili a reperire risorse fino a 20 miliardi di euro a condizioni di mercato. Ed è altrettanto doveroso precisare che le misure adottate dai precedenti governi con l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 e dall'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, seppur corredate dall'utilizzo di ingenti risorse erariali hanno rimediato solo in parte ai pregiudizi di carattere economico arrecati ai risparmiatori delle banche poste in risoluzione o liquidazione coatta amministrativa; infatti, è precluso l'accesso al «Fondo di solidarietà con erogazione diretta» per gli strumenti finanziari acquistati dopo la data del 12 giugno 2014 e l'accesso all'indennizzo forfettario del medesimo Fondo è subordinato a due condizioni: a) la disposizione di un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100 mila euro; b) la percezione di un reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35 mila euro. Appare con tutta evidenza che le soluzioni normative adottate dai precedenti Governi, nonostante l'ingente utilizzo di risorse erariali, siano risultate inadeguate ed insufficienti a garantire una piena tutela del risparmio dei cittadini in linea con i principi costituzionali sanciti dall'articolo 47. Per la ragione esposta appare del tutto proficuo agire sul piano normativo, senza alcun genere di utilizzo di risorse erariali, predisponendo anche per le banche cooperative «popolari e di credito cooperativo» italiane le medesime deroghe alla direttiva CRD IV ed al regolamento IFRS9 che contraddistinguono gli altri Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro;

    ciò in linea con quanto precisato dal Ministro dell'economia e delle finanze relativamente alla revisione della riforma del credito cooperativo, soprattutto per recuperare la tradizionale funzione delle banche di credito cooperativo e garantire il primario obiettivo di supportare in modo adeguato il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, ribadendo quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di replica al voto di fiducia presso la Camera dei deputati circa l'opportunità di distinguere, soprattutto sul piano territoriale, le banche di credito e dalle banche di investimento e quindi la necessità di definire una chiara differenziazione della disciplina normativa si chiede di prendere in considerazione di quanto esposto e per tal motivo,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di competenza, nelle opportune sedi nazionali ed europee, anche di carattere normativo, volta a:

    a) prevedere che le banche di credito cooperativo che recedono o vengono escluse da un gruppo bancario cooperativo possano continuare ad esercitare l'attività bancaria nella forma di banche di credito cooperativo;

    b) escludere l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (CRD IV) alle banche popolari con attivi inferiori ad 8 miliardi di euro ed alle banche di credito cooperativo che recedono o vengono escluse dal gruppo bancario cooperativo, e conseguentemente assoggettare le medesime banche alle disposizioni prudenziali previste dalla normativa di vigilanza nazionale ed alla vigilanza prudenziale condotta dalla Banca d'Italia;

    c) escludere l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 «IFRS9» per i bilanci sia consolidati che individuali delle banche cooperative «popolari e di credito cooperativo», i cui titoli di partecipazione non siano negoziati in un mercato regolamentato.
(7-00023) «Ruocco, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

banca cooperativa

zona euro