Legislatura: 18Seduta di annuncio: 20 del 27/06/2018
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/06/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 27/06/2018
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
La XI Commissione,
premesso che:
con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, lo Stato italiano ha attuato la direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro. In particolare, è stato disposto che costituisce discriminazione diretta «qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga»;
inoltre, con la sentenza della Corte di giustizia europea Sez./ II, n. C-356/09 del 18 novembre 2010 si afferma chiaramente il principio di parità uomo-donna sull'età pensionabile; la Corte dichiara che «l'articolo 3, n. 1, lettera c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un'età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva»; considerato che la legge n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9, e sue successive modifiche, ha previsto per le lavoratrici un regime sperimentale, cosiddetto, «opzione donna», riconoscendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
pertanto, con l’«opzione donna» si riconosce il diritto alle lavoratrici di andare in pensione con requisiti più favorevoli, accettando che la pensione sia calcolata con il sistema contributivo, anziché retributivo;
si ritiene, dunque, necessario promuovere idonei provvedimenti affinché il regime sperimentale in questione venga esteso ed applicato anche agli uomini. Ciò al fine di eliminare la discriminazione che caratterizza l'istituto in questione non prevedendo la medesima possibilità per gli uomini di optare per una pensione calcolata in base al regime contributivo, accedendo al trattamento in anticipo rispetto ai criteri ordinari previsti in materia,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative affinché sia esteso anche agli uomini il regime sperimentale previsto all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e successive modifiche, cosiddetto opzione donna.
(7-00014) «Rizzetto, Bucalo».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):discriminazione sessuale
direttiva CE
sentenza della Corte CE