ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08445

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 728 del 20/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRATE FLORA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 20/07/2022


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08445
presentato da
FRATE Flora
testo di
Mercoledì 20 luglio 2022, seduta n. 728

   FRATE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006 assegna la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati togati al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

   l'esercizio è obbligatorio per il Procuratore generale e, in conformità con quanto previsto dall'articolo 107 della Costituzione, facoltativo per il Ministro;

   i commi 2 e 3 di detto articolo prevedono che il Ministro possa promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale e che nei casi in cui sia il Procuratore generale a procedere, debba dare comunicazione al Ministro della giustizia; entrambi devono dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

   il procedimento può essere definito con archiviazione disposta dallo stesso Procuratore generale ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del citato decreto legislativo, ovvero con il promovimento dell'azione disciplinare e il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro che, qualora dissenta, può esercitare direttamente l'azione disciplinare;

   il 25 giugno 2022 il quotidiano Il Foglio riferisce di un documento del già sostituto Procuratore generale di Cassazione, Rosario Russo «ai suoi colleghi, oltre che alle massime istituzioni del Paese», con il quale quest'ultimo descrive «i passaggi attraverso cui il Procuratore generale Salvi ha consentito che si realizzasse un'amnistia di fatto per tanti magistrati coinvolti nello scandalo Palamara, e anche che su questa amnistia calasse una coltre impenetrabile di segretezza»;

   l'articolo riferisce di due circolari nelle quali è stabilito che le «attività di autopromozione» non integrano illecito disciplinare e che «anche con riguardo a condotte scorrette gravi l'illecito disciplinare può tuttavia risultare non configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza», stabilendo in via generale e astratta che una condotta non ha rilievo disciplinare;

   il Procuratore generale avrebbe quindi statuito tramite circolare cosa è configurabile come illecito, nonostante solo la legge, la giurisprudenza delle Sezioni unite o al limite il Consiglio superiore della magistratura, ex articolo 105 della Costituzione, possono stabilirlo;

   inoltre l'atto sarebbe in conflitto di interesse, poiché da numerosi articoli di stampa emerge che il dottor Salvi si sarebbe in più occasioni autopromosso per l'incarico di Procuratore generale presso la Corte di cassazione con il presidente della quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura;

   a tal proposito si chiede quali siano state le iniziative disciplinari e/o informative assunte dal Ministro;

   in un'altra circolare è stabilito che l'archiviazione disciplinare non può essere comunicata all'esponente, rendendo di fatto la procedura meno trasparente –:

   quali effetti si ricolleghino alle citate circolari con riferimento ai poteri del Ministro interrogato, in particolare in relazione al menzionato articolo 16, comma 5-bis del decreto legislativo n. 109 del 2006, a proposito della possibilità – secondo quanto segnalato in premessa – di non analizzare ogni singola condotta potenzialmente illecita, ma ricorrere a una sorta di archiviazione preventiva generalizzata, nonché della possibilità di distinguere tra la gravità della condotta specifica e la rilevanza del fatto concreto;

   se il Ministro interrogato e, per quanto di competenza, il Consiglio superiore della magistratura abbiano ricevuto comunicazioni da parte del Procuratore generale dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari per i casi di autopromozione e, in ogni caso, se il Ministro sia stato informato delle archiviazioni di ciascun magistrato protagonista di autopromozione e in quali casi abbia ritenuto di esercitare direttamente l'azione disciplinare, ovvero se questa prerogativa sia stata di fatto impedita dalla applicazione della citata circolare, e della conseguente mancata comunicazione al Ministro;

   di quali elementi disponga circa le cosiddette autoarchiviazioni intervenute, anche al fine di evitare che la scarsa trasparenza di cui si è detto in premessa possa gettare ulteriore discredito sulla magistratura, ingenerando nell'opinione pubblica il sospetto che non tutte le gravissime e numerose scorrettezze suggerite dalla pubblicazione dei volumi che riportano il contenuto delle autopromozioni e di altre condotte poco commendevoli siano state trattate in sede disciplinare.
(5-08445)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura disciplinare

competenza istituzionale CE

trasparenza amministrativa