ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08394

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 723 del 11/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: MURA ROMINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2022
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2022
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2022
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2022
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/07/2022
Stato iter:
12/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/07/2022
Resoconto MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/07/2022
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 12/07/2022
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/07/2022

SVOLTO IL 12/07/2022

CONCLUSO IL 12/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08394
presentato da
MURA Romina
testo di
Lunedì 11 luglio 2022, seduta n. 723

   MURA, VISCOMI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LACARRA e LEPRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il caso segnalato da un articolo apparso sul quotidiano «Domani» di una lavoratrice ex Alitalia cui l'Inps ha richiesto la restituzione dell'intero importo degli ammortizzatori sociali erogati durante il periodo di licenziamento, a seguito della sentenza di reintegro emessa dal tribunale di Civitavecchia, evidenzia una incongruenza del nostro ordinamento che rischia di vedere coinvolti molti altri lavoratori;

   la lavoratrice in questione, avvalendosi del collocamento per i disabili, era stata assunta a tempo indeterminato in Air One nel 2003, e successivamente in Alitalia Cai. Nel novembre 2014 è stata licenziata da Alitalia Cai, nonostante rientrasse tra le categorie protette;

   nel 2019, con sentenza di primo grado, confermata in appello, è stato disposto il reintegro della lavoratrice e il rapporto di lavoro è proseguito sino al settembre 2021, non essendo stata riassunta da Ita Airwais;

   precedentemente, il tribunale aveva condannato l'allora datore di lavoro al pagamento dell'indennità di 12 mensilità, oltre ai contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento, avendo riscontrato l'insussistenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970, così come modificato dalla legge n. 92 del 2012;

   come noto, sino alla novella del 2012, in caso di reintegra al lavoratore era dovuto il pagamento di tutti gli stipendi non corrisposti a decorrere dal licenziamento fino alla reintegrazione;

   a seguito del citato pronunciamento di indennizzo e di reintegra, l'Inps ha intimato la restituzione dell'intero importo delle indennità fruite dalla lavoratrice in questione, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro;

   in costanza del regime integralmente risarcitorio ante 2012, era giustificato l'intervento restitutorio attivato dall'Inps delle somme, nel frattempo, percepite come indennità di disoccupazione;

   al contrario, è di tutta evidenza che il vigente sistema risarcitorio convenzionale, commisurato entro un limite massimo di 12 mensilità, non può comportare la restituzione di tutti gli importi corrisposti come indennità di disoccupazione, pena una doppia penalizzazione – in questo caso da parte di una pubblica amministrazione – nei confronti di un lavoratore illecitamente licenziamento;

   come segnalato dalle organizzazioni sindacali, la vicenda sommariamente illustrata potrebbe riguardare molti lavoratori –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di scongiurare che lavoratori che hanno già subìto il danno di un licenziamento illegittimo, anche dopo la sentenza di un tribunale, si vedano gravati dalla restituzione di tutte le indennità di disoccupazione percepite.
(5-08394)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 luglio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08394

  Gli onorevoli interroganti riportano la notizia di organi di stampa relativa al recupero da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali fruiti da una ex lavoratrice dell'Alitalia, inizialmente licenziata e poi reintegrata dal Giudice del lavoro.
  Al riguardo, sentita la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e l'INPS si rappresenta quanto segue.
  A fronte di un licenziamento giudizialmente riconosciuto illegittimo, il risarcimento del danno causato dalla condotta illecita del datore di lavoro ha essenzialmente lo scopo di compensare le difficoltà di natura economica in cui si sia trovato il lavoratore per effetto dell'indebito comportamento datoriale.
  La misura di tale risarcimento, così come forfetizzata nel 2012 nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, potrebbe non coprire l'integralità del danno subito dal lavoratore – parte debole del rapporto – il quale è certamente esposto all'indeterminatezza dei tempi del processo, spesso non di celere svolgimento.
  A normativa vigente il venir meno dell'evento di disoccupazione involontaria determinato dal licenziamento determina l'assenza di uno dei requisiti per il percepimento della Naspi, e pertanto l'intera prestazione deve ritenersi indebita.
  Questo principio si ricava da una giurisprudenza di legittimità, che può ormai definirsi consolidata, secondo cui, in caso di reintegra dovuta dal riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, decadono i presupposti per le prestazioni INPS che dal licenziamento derivano (Mobilità, Naspi e integrazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sia di importo sia di durata).
  Una recente sentenza di merito del tribunale di Roma del gennaio 2022, in una fattispecie analoga al caso evidenziato dagli interroganti, ha stabilito che – relativamente alle prestazioni di mobilità corrisposte dall'INPS ad alcuni lavoratori del settore aereo reintegrati nel posto di lavoro con la reintegra cosiddetta attenuata – gli stessi lavoratori «sono tenuti a restituire all'INPS i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra.».
  Stante, dunque, la normativa vigente, si rappresenta che la ripetizione di prestazioni indebite, il cui ammontare risulti superiore all'indennità risarcitoria sarebbe ammissibile solo sulla base di una norma che preveda espressamente la possibilità, a fronte di reintegra del lavoratore con contestuale risarcimento convenzionale limitato a 12 mensilità, di limitare l'indebito Naspi al risarcimento concesso.
  Nel convenire con gli onorevoli interroganti sull'opportunità di una riflessione sull'attuale normativa in materia di licenziamento illegittimo, soprattutto laddove i destinatari di questo siano dei lavoratori fragili, assicuro la massima disponibilità ad un approfondimento in sede tecnica per valutare la fattibilità di una modifica dell'attuale normativa nella direzione sopra descritta, fatte salve le debite e necessarie stime delle consequenziali ricadute di natura economico-patrimoniale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

licenziamento abusivo

disoccupazione