ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08387

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 723 del 11/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/07/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2022


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/07/2022
Stato iter:
12/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/07/2022
Resoconto ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/07/2022
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/07/2022
Resoconto ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/07/2022

SVOLTO IL 12/07/2022

CONCLUSO IL 12/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08387
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Lunedì 11 luglio 2022, seduta n. 723

   ASCARI e SAITTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si è appreso da fonti di stampa della recente decisione della magistratura di sorveglianza di Firenze di concedere la misura della semilibertà a G.S., condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di mafia di G.C;

   il drammatico fatto si è verificato il 12 dicembre 1985 a Villafranca Tirrena (Messina), dove durante la sua latitanza, insieme al complice G.A.Jr., G.S. assassinava brutalmente la giovane G.C., responsabile solo del fatto di avere scoperto del tutto casualmente e involontariamente, in un'agenda, tra gli abiti della lavanderia dove lavorava, l'identità di G.A., boss di mafia di cui G.S. era braccio destro;

   nel corso delle indagini e del procedimento penale definito con sentenza di condanna all'ergastolo dopo ben 24 anni, nonché negli anni successivi alla stessa, G.S. non ha mai dato un contributo all'accertamento della verità, non si è mai pentito né rieducato, avendo continuato ad avere un'inclinazione delinquenziale da cui sono scaturiti nuovi procedimenti penali;

   nel 2014, G.S. ha ottenuto, dapprima, la semilibertà e l'anno successivo la libertà condizionata: benefìci penitenziari poi revocati per il suo coinvolgimento in altri procedimenti penali;

   nel 2009, G.A.jr., anche lui condannato all'ergastolo per l'omicidio di G.C., ottenne benefìci penitenziari per l'incompatibilità della detenzione con il suo stato di salute, provvedimento poi annullato dalla Corte di cassazione chiamata a decidere il ricorso proposto dalla procura generale di Bologna, che evidenziò la mancanza di perizie d'ufficio sulle effettive condizioni di salute;

   la difesa delle parti civili sostiene che il suddetto beneficio sia stato concesso in assenza dei presupposti di legge –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e, considerata la delicatezza del caso segnalato, se e quali iniziative, anche di carattere normativo, ed eventualmente valutando la sussistenza dei presupposti per iniziative di carattere ispettivo, ritenga opportuno adottare, anche al fine di scongiurare efficacemente il rischio della concessione e applicazione di benefìci penitenziari in assenza dei presupposti di legge nei confronti di soggetti condannati per gravi fatti di mafia.
(5-08387)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 luglio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-08387

  Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine al provvedimento emesso dalla Magistratura di sorveglianza di Firenze, con il quale è stata concessa la misura della semilibertà al detenuto Giovanni Sutera, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Graziella Campagna, avvenuto il 12 dicembre del 1985.
  In via generale, non è compito di questo Dicastero sindacare le determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria.
  D'altronde, va evidenziato che il Sutera non era in espiazione di reati «di mafia», in quanto le condanne in esecuzione non sono attinte dalle aggravanti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis o.p., né dalla sentenza emergono circostanze dalle quali evincere l'agevolazione mafiosa o le modalità mafiose. Tale osservazione vale ad escludere la necessità, nel caso concreto, di espletare qualsiasi attività ispettiva.
  Si ritiene, in ogni caso, opportuno fornire alcuni elementi utili a ricostruire la complessa vicenda giudiziaria del detenuto Giovanni Sutera.
  Il titolo esecutivo è costituito da un cumulo di 5 condanne che comprendono due omicidi volontari, commessi l'uno nel 1982 e l'altro nel 1985.
  La pena detentiva decorre dal 13 agosto 1986, allorché il Sutera venne arrestato.
  Dal momento della carcerazione alla data della ordinanza oggetto dell'interrogazione, il Sutera beneficiava una prima volta della semilibertà nel 2011; nel 2015 veniva ammesso alla liberazione condizionale, poi revocata nel 2018 a seguito di applicazione della custodia cautelare in carcere per fatti ulteriori. La medesima richiesta di liberazione condizionale, riproposta nel 2020, veniva respinta. Ripresentata nuovamente domanda di liberazione condizionale e, in subordine, di semilibertà, la difesa rinunciava all'istanza maggiore e insisteva da ultimo per la semilibertà.
  Con l'ordinanza in oggetto, del 31 maggio 2022, il Tribunale concedeva al Sutera il beneficio della semilibertà posto che, da un lato, risultava accertata l'esistenza di un'attività di volontariato sociale, gratuito e di pubblica utilità, presso l'ente assistenziale «Ieri, Oggi, Domani» di Firenze e, dall'altro, si riteneva che la pendenza per il reato di bancarotta non fosse ostativa alla misura, ben più restrittiva, della semilibertà.
  Infine, giova precisare che: il Sutera ha espiato a tutt'oggi oltre 35 anni di ininterrotta detenzione, ben oltre il limite di ammissibilità della misura concessa (che per l'ergastolo è pari a 20 anni); quanto ai profili attinenti alla rieducazione, il Tribunale, nei plurimi provvedimenti concessivi, ha verificato, oltre ad una piena ammissione dei fatti commessi, un ripensamento critico della propria pregressa condotta di vita, unito ad una sincera volontà a proseguire nelle attività di pubblica utilità a fini, lato sensu, riparatori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

delitto contro la persona

inchiesta giudiziaria

azione dinanzi a giurisdizione penale