ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 722 del 08/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 08/07/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/07/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08376
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Venerdì 8 luglio 2022, seduta n. 722

   FERRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai fini dell'imposta Municipale Propria (Imu), l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dall'articolo 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

   nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

   l'intervento normativo si è reso necessario in virtù della previgente disposizione, ai sensi della quale soltanto chi risiedeva nello stesso comune, seppur in luoghi diversi, aveva la possibilità di scegliere l'immobile da adibire ad abitazione principale sul quale, quindi, non pagare l'Imu, restando, al contrario, escluse le fattispecie in cui i due coniugi avevano residenze in comuni diversi;

   anche la Corte di cassazione (ex multis, ord. del 24 settembre 2020 n. 20130, sent. 1 febbraio 2021, n. 2194) aveva confermato l'interpretazione sopra esposta, non ritenendo integrate le condizioni, cumulative e non alternative, dell'immobile indicato quale dimora del contribuente e del proprio nucleo familiare e la residenza anagrafica nello stesso comune in cui è situata l'abitazione medesima, a fini dell'esenzione del pagamento dell'Imu;

   la norma, pertanto, risolve il problema circa l'equiparazione tra soggetti residenti nello stesso comune e soggetti residenti in comuni diversi lasciando, invece, aperto il tema della modalità e dei termini di individuazione di un immobile come abitazione principale rendendo, di conseguenza, difficile il controllo che gli Uffici tributari sono tenuti a fare;

   i risvolti della mancata individuazione non sono di poco conto, rappresentando un problema per gli enti locali, i cui uffici saranno legittimati ad emettere un avviso di accertamento per omesso pagamento, eventualmente soggetto ad annullamento se dovesse intervenire l'indicazione – postuma ma, allo stato, legittima – dell'abitazione principale;

   potrebbe, altresì, verificarsi l'ipotesi, opposta a quella sopra esposta, in cui i coniugi individuino in entrambi i comuni un immobile come prima casa, determinando, di fatto, l'evasione dell'imposta, almeno fino a quando tra i due enti non intervenga uno scambio di informazioni, con conseguente aggravio del procedimento amministrativo, in violazione dei principi ispiratori dell'azione amministrativa, quali l'economicità, l'efficacia e l'efficienza intesi come corollari del buon andamento dell'amministrazione –:

   quali iniziative di competenza, di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, il Ministro interrogato intenda adottare per integrare la disciplina in oggetto e risolvere, quindi, le connesse criticità applicative che rischiano di pregiudicare il principio del buon andamento dell'azione amministrativa quale principio generale dell'ordinamento.
(5-08376)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

imposta locale

nucleo familiare