Legislatura: 18Seduta di annuncio: 713 del 23/06/2022
Primo firmatario: SCHIRO' ANGELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/06/2022
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/06/2022
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/06/2022
SCHIRÒ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
a partire dal 1° marzo 2022 l'assegno al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono stati abrogati e sono stati sostituiti dall'assegno unico universale;
il diritto all'assegno unico universale è vincolato alla residenza in Italia;
l'abrogazione delle prestazioni familiari ha colpito migliaia di contribuenti italiani – lavoratori e pensionati – residenti all'estero che fino ad allora usufruivano di tali benefici fiscali e previdenziali;
i nostri connazionali residenti all'estero, infatti, al contrario dei contribuenti residenti in Italia, non hanno diritto all'assegno unico che è appunto vincolato alla residenza in Italia;
l'improvvisa perdita di detrazioni e Anf non compensata dall'assegno unico ha prodotto un grave vulnus economico per migliaia di contribuenti italiani residenti all'estero i quali hanno subito una considerevole riduzione del loro reddito con conseguenze spesso drammatiche sul loro tenore di vita;
si tratta di persone che pagano le tasse in Italia e proprio per tale motivo hanno potuto usufruire fino al 1° marzo 2022 delle agevolazioni fiscali e previdenziali ora indefinitivamente revocate;
per quanto riguarda gli italiani residenti all'estero, e più specificamente nell'ambito dell'Unione europea, in più occasioni la Corte di giustizia europea ha statuito che (sulla scorta dell'articolo 7 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Abolizione delle clausole di residenza») le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice;
per quanto riguarda invece i soggetti residenti in Italia i quali hanno a proprio carico familiari residenti all'estero la Corte di giustizia ha statuito che (l'ultima sentenza in materia è quella riferita alla causa n. 328/2020 del 16 giugno 2022) una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro;
Se il Ministro interrogato in conformità con quanto disposto da regolamenti e direttive dell'Unione europea e da numerose sentenze della Corte di giustizia europea, non ritenga che:
a) l'assegno unico universale debba essere concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero i quali paghino le imposte sul reddito in Italia e non siano percettori di analoghe prestazioni all'estero o se comunque non ritenga opportuno ripristinare per loro il diritto, revocato dal 1° marzo 2022, alla concessione dell'assegno al nucleo familiare (Anf) e delle detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni;
b) sia legittimo e opportuno, anche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia europea summenzionata, concedere le prestazioni familiari (ora negate) ai lavoratori residenti in Italia ma con nucleo familiare, residente all'estero.
(5-08324)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sentenza della Corte CE
prestazione familiare
Corte di giustizia CE