ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08221

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 706 del 13/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: MAMMI' STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08221
presentato da
MAMMÌ Stefania
testo di
Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

   MAMMÌ. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nei vari ambiti delle professioni infermieristiche si discute circa l'opportunità di adottare delle misure in materia di incompatibilità tra la figura di Presidente di un ordine professionale e il ruolo di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche;

   in data 19 maggio 2022 è stato pubblicato su alcuni siti internet, tra i quali «Quotidiano Sanità» e «Sanità Informazione» un articolo nel quale è stata posta in evidenza l'assenza di una previsione normativa che disciplini le incompatibilità suddette;

   l'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, è entrata a regime con l'applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale, conseguente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle suddette professioni sanitarie. Successivamente, con la legge n. 251 del 2000 all'articolo 7, comma 1, è stata introdotta ufficialmente la figura del dirigente per l'assistenza infermieristica;

   la carenza potrebbe dare luogo a situazioni tali che, in una medesima struttura sanitaria complessa, infermieri appartenenti ad un determinato ordine delle professioni infermieristiche potrebbero dipendere da un dirigente che, al contempo, sia anche Presidente del medesimo ordine, andando così a compromettere il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, dato il rischio che le azioni da esso assunte in questa doppia veste potrebbero integrare un potenziale conflitto di interessi;

   il 22 ottobre 2014, l'Autorità nazionale anticorruzione ha emanato la delibera n. 145 del 2014, che estende agli Ordini professionali le disposizioni di prevenzione alla corruzione introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013;

   sulla base della delibera dell'Anac, gli ordini professionali sono considerati «organi di indirizzo politico» e come tali, essi sono tenuti a conformarsi alle norme sulla trasparenza e sui vincoli agli incarichi;

   la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 21226 del 2001, si era espressa nella medesima direzione, chiarendo che gli ordini professionali sono «enti pubblici non economici ed operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale»;

   tuttavia, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che l'incompatibilità colpisca solo le figure di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie, restando tutte le altre figure che operano nell'ambiente sanitario (diverse dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo) libere di assumere incarichi negli ordini professionali, senza che sussista alcun regime di incompatibilità;

   sulla base della citata normativa, pertanto, un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche potrebbe assumere una carica apicale in ambito ordinistico e prendere, così, decisioni in conflitto di interessi (ossia condizionate dai suoi rapporti quotidiani con colleghi, collaboratori e sottoposti); all'opposto essere membro di un Ordine professionale presuppone una posizione di assoluta terzietà e l'obbligo di agire nell'esclusivo interesse della categoria professionale nel suo complesso;

   l'interrogante condivide le preoccupazioni espresse dal mondo delle professioni infermieristiche, trattandosi di una situazione particolarmente grave a cui dovrebbe essere posto quanto prima un rimedio –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di dover approfondire le circostanze illustrate in premessa e, considerato che i ruoli sopra evidenziati, assegnati al medesimo soggetto, risultano, a parere dell'interrogante, palesemente incompatibili e possono dare luogo ad una violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, se e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare per introdurre il principio di incompatibilità tra i ruoli di dirigente delle professioni infermieristiche, di cui in premessa, e di Presidente di un ordine professionale infermieristico.
(5-08221)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

ordine professionale

organizzazione della professione