ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08204

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 706 del 13/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: DEL BARBA MAURO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 07/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08204
presentato da
DEL BARBA Mauro
testo di
Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

   DEL BARBA e SUT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   Il 27 maggio 2002 è entrato in vigore l'obbligo di applicazione del Ccnl edilizia in caso di lavori che rientrano nel cosiddetto Superbonus. La conferma definitiva è arrivata con la conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, «Sostegni-ter», e in particolare con l'articolo 23-bis che ha modificato il comma 43-bis della legge di bilancio 2022, dove si prevede che l'obbligo di indicare l'applicazione del Ccnl del settore edile, sia previsto, per i lavori di importo superiore a 70 mila euro effettuati a partire dal 27 maggio;

   come specificato dalla successiva circolare n. 19 del 2022 dell'Agenzia delle entrate, l'indicazione relativa all'applicazione dei contratti collettivi del settore edilizia da parte dei datori di lavoro, deve essere inserita nei contratti di appalto o negli atti di affidamento dei lavori stipulati a partire dal 27 maggio. Tale obbligo si applica per contratti stipulati tramite un general contractor e nel caso di sub-appalto, ma non nel caso di ditte individuali, senza dipendenti che risultano essere le uniche escluse;

   l'applicazione dei Ccnl è obbligatoria per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo al Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che, oltre ai lavori di edilizia, comprende anche i lavori cosiddetti di carpenteria, con utilizzo in particolare del legno o altri materiali, ai cui lavoratori impiegati, com'è noto, non viene applicato il Ccnl del settore edile;

   le stesse imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario) e che applicano il Ccnl, hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile. Anche in questo caso sarebbero dunque escluse le imprese di carpenteria legno, le segherie ed i prefabbricatori di case in legno le quali non applicano tali contratti e non hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile;

   l'indicazione sul contratto collettivo applicato deve essere inserita non solo nell'atto di affidamento dei lavori ma deve anche successivamente essere riportato nelle fatture che saranno emesse, per avere diritto alla maxi detrazione introdotta dal decreto «Rilancio»;

   l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto «Sostegni-ter», rischia dunque di penalizzare non solo le imprese di carpenteria, come sopra riportato, ma anche le imprese straniere, con sede nei Paesi al di fuori dei nostri confini, per le quali la mancata applicazione dei Ccnl, potrebbe impedire l'esecuzione di lavori sul territorio nazionale o la perdita dei benefici previsti dal Superbonus –:

   quali iniziative intenda adottare, affinché la norma esposta in premessa non rischi di penalizzare le aziende che, pur rientrando nelle fattispecie di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008, non possono applicare il Ccnl del settore edile.
(5-08204)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

sanita' del lavoro

industria edile