ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08198

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 705 del 01/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08198
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Mercoledì 1 giugno 2022, seduta n. 705

   GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo fonti di stampa sembrerebbe che il dottor Andrea Stramezzi abbia guarito 5.996 pazienti affetti da COVID-19 su 6.000 curati prescrivendo una serie di farmaci che, seppur autorizzati, non rientrerebbero nelle «indicazioni del Ministero della salute in merito all'approccio curativo della COVID-19» ovvero nelle raccomandazioni oggetto della circolare ministeriale del 26 aprile 2021 in materia di gestione domiciliare dei pazienti Covid. Per questo motivo sembra che il medico sia stato sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione;

   dalla disamina dei provvedimenti adottati dalla Commissione medica dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, il medico è stato sospeso per un totale di 12 mesi dall'esercizio della professione per la violazione di varie norme del Codice di deontologia medica 2006/2007;

   pare che alcune delle predette sanzioni si riferiscano a prescrizioni di farmaci, peraltro conosciuti e di cui sono noti da anni gli effetti come anti-infiammatori, antibiotici, cortisone ed eparina, e a conseguenti terapie che il medico sostiene di aver posto in essere in autonomia e sotto la propria responsabilità, così come disposto dall'articolo 13 del codice di deontologia medica, poiché in linea con le evidenze scientifiche, convenzionali e di comprovata efficacia;

   in particolare, le predette sanzioni sono state comminate dalla Commissione Omceo «per aver prescritto un elenco di farmaci, la cui assunzione contemporanea avrebbe potuto generare gravi effetti collaterali; ... così somministrando una cura non convalidata da comprovate sperimentazioni cliniche e adeguata documentazione clinico-scientifica con rischio di significativo nocumento alla salute...»;

   secondo fonti di stampa, sembrerebbe che nessun effetto collaterale grave né significativo nocumento alla salute sia stato riscontrato a seguito della somministrazione della citata terapia e che le 4 persone decedute per Covid fossero soggetti ultraottantenni, di cui tre con pregresse metastasi polmonari;

   secondo fonti di stampa sembra che l'uso dei predetti farmaci corrisponda a terapie ampiamente convalidate da studi scientifici pubblici;

   appare necessario evidenziare, inoltre, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 946 del 9 febbraio 2022, riportata anche nella comunicazione n. 39 del Presidente della Fnomceo, ha affermato che la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 in materia di gestione domiciliare dei pazienti Covid non limita la libertà del medico e anzi che i medici sono liberi di prescrivere farmaci purché in linea con le evidenze scientifiche. In altri termini, le indicazioni terapeutiche pubblicate dal Ministero della salute non contengono prescrizioni vincolanti per i medici e non hanno un effetto precettivo cogente e si lascia così ai medici il compito di curare in scienza e coscienza i propri pazienti;

   pertanto, dalle fonti di stampa pare del tutto evidente che alcune delle sanzioni comminate dalla Commissione Omceo di Milano, cioè quelle riferite alle prescrizioni di farmaci e di terapie adottate dal dottor Stramezzi, siano nettamente in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 946 del 9 febbraio 2022 e sembrerebbe, quindi, altresì evidente che il dottore fosse all'epoca legittimato a curare i pazienti in autonomia e sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 13 del codice di deontologia medica –:

   se corrisponda al vero che il medico abbia guarito 5.996 pazienti affetti da COVID-19 su 6.000 presi in carico somministrando la terapia citata in premessa;

   se corrisponda al vero che la terapia citata in premessa sia convalidata da studi scientifici pubblici e attendibili e se sia quindi efficace, sicura e appropriata e scientificamente valida per curare il COVID-19;

   alla luce del numero dei pazienti guariti dalla COVID-19 tramite la terapia citata in premessa e degli studi scientifici pubblici, se le prescrizioni di farmaci e le conseguenti terapie adottate dal dottor Stramezzi siano da considerarsi «convenzionali» e se corrispondano a specifici trattamenti di comprovata efficacia;

   se corrispondano al vero le notizie di stampa che asseriscono che le sanzioni comminate dalla Commissione Omceo di Milano discendano dalle indicazioni relative alla circolare ministeriale del 26 aprile 2021 e che, quindi, siano conseguentemente in evidente contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 946 del 9 febbraio 2022 e che il medico fosse, dunque, all'epoca legittimato a curare i pazienti in autonomia e sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 13 del codice di deontologia medica;

   se e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, alla luce del citato contrasto tra la sentenza del Consiglio di Stato n. 946 del 9 febbraio 2022 e le sanzioni comminate dalla Commissione Omceo di Milano al dottor Stramezzi riferite alle prescrizioni di farmaci e di terapie.
(5-08198)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terapeutica

prodotto farmaceutico

ricerca scientifica