ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08144

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 698 del 20/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA CULTURA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA CULTURA delegato in data 19/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08144
presentato da
GUSMEROLI Alberto Luigi
testo di
Venerdì 20 maggio 2022, seduta n. 698

   GUSMEROLI. — Al Ministro della cultura, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, all'articolo 100, comma 4, ha stabilito che l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo per l'occupazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a 2.500 euro, aumentati nel 2022 a 2.698,75 euro, a prescindere dalle superfici occupate e dalla durata;

   tale aumento, di oltre il 700 per cento rispetto al 2019, grava fortemente anche sulle imprese di spettacolo viaggiante, che occupano il demanio pubblico. Una piccola attrazione, come una rotonda per la pesca di ochette o una giostrina, deve quindi versare circa 2.700 euro anche per un'occupazione di una superficie minima, e per pochi giorni. Se poi si sposta due o tre volte, come avviene nell'attività di spettacolo viaggiante itinerante, rischia di dover pagare oltre 10.000 euro anche per un'occupazione di un cavallino a moneta, di circa 2 metri quadrati, importo che supera di alcune decine di volte qualsiasi favorevole ricavo;

   al fine di tutelare una categoria autorizzata con licenza di spettacolo, ai sensi dell'articolo 69 del Tulps, il legislatore ha riconosciuto la «funzione sociale», all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e disposto all'articolo 10 della legge citata una riduzione tariffaria sulle occupazioni del suolo pubblico comunale, mentre l'articolo 11 riguarda le occupazioni demaniali e recita: «Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale»;

   risulta evidente che il legislatore ha voluto tutelare questa forma di spettacolo popolare con due articoli della citata legge di settore, uno che prevede un'agevolazione tariffaria sulle tariffe comunali, l'articolo 10, e l'altro, l'articolo 11 che dispone l'applicazione delle medesime tariffe comunali anche sulle proprietà del demanio, da intendersi come comunale o dello Stato. Diversamente il testo di legge avrebbe infatti introdotto specifiche limitazioni dell'ambito di applicazione dell'agevolazione. L'Agenzia del demanio, su specifico quesito, ha risposto sostenendo che il citato articolo 11 si intenderebbe riferito solo alle tariffe del demanio, comunale e non anche al demanio pubblico, ma così non è scritto né questa interpretazione, ad avviso dell'interrogante, si richiama alla ratio di una legge che, all'articolo 1, riconosce che lo Stato «sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore», attraverso norme agevolative e contributi pubblici, poi confluiti nel fondo unico spettacolo;

   è pertanto urgente addivenire a una interpretazione autentica del dettato normativo al fine di rendere concreta l'agevolazione prevista dalla citata legge di settore all'articolo 11, anche al fine di sollevare un'attività molto penalizzata dai due anni di chiusure determinate dal contenimento della pandemia, considerato che le attività di spettacolo viaggiante, non possono certo essere equiparate a quelle degli stabilimenti balneari –:

   all'avvio della stagione di maggiore attività dello spettacolo viaggiante, quali iniziative il Governo intenda assumere per favorire il rispetto dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337, a tutela di un settore legato alle tradizioni e alla cultura popolare.
(5-08144)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arti dello spettacolo

soppressione di posti di lavoro

cultura popolare