Legislatura: 18Seduta di annuncio: 689 del 06/05/2022
Primo firmatario: APREA VALENTINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/05/2022 RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/05/2022 PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/05/2022 SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/05/2022
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 06/05/2022
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/05/2022
APREA, CASCIELLO, PAOLO RUSSO, PALMIERI e SACCANI JOTTI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
la normativa vigente in materia di mobilità dei docenti ha previsto che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti possano avanzare richiesta di mobilità dalla sede di prima assegnazione non prima di tre anni;
analogo vincolo è stato introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, alla richiesta di mobilità per i docenti che hanno ottenuto titolarità in seguito a precedente richiesta di trasferimento;
i docenti neoassunti in quanto vincitori di uno dei concorsi banditi nel 2016 per la scuola dell'infanzia, primaria e scuole superiori, si sono trovati a confrontarsi con una disparità di trattamento determinata dalla data di assunzione per cui sono bastati per alcuni anche solo due mesi di differenza di tale data per vedersi applicata una diversa normativa e un diverso trattamento: chi è stato assunto prima dell'anno scolastico 2020/21 non è infatti sottoposto ad alcun vincolo di mobilità;
stessa disparità di trattamento si registra in merito alla possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di assegnazione o di accettare incarichi annuali per altra tipologia o classe di concorso se inseriti in altre graduatorie;
tale disparità si realizza non solo in merito alla data di assunzione per soggetti che provengono dalla stessa graduatoria ma anche per tipologia di scuola per cui i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria non hanno facoltà di presentare tali domande;
tale disparità si applica esclusivamente ai docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
inoltre, a detti docenti è riconosciuta la possibilità di presentare domanda per inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché di procedere all'aggiornamento della loro posizione nelle medesime graduatorie ma non sarà loro concesso di poter accettare eventuale incarico;
il vincolo temporale viene motivato con la necessità di garantire la continuità didattica che non viene però sempre assicurata considerato che l'assegnazione dei docenti alle classi o ai plessi, viene definita dal dirigente scolastico –:
se non ritenga di dover adottare iniziative nel primo provvedimento legislativo utile al fine di introdurre misure volte a porre fine alla disparità di trattamento tra docenti assunti in anni scolastici diversi e a prevedere maggiore coerenza in materia di iscrizione e aggiornamento delle Gps permettendo ai docenti assunti in ruolo di accettare eventuali incarichi a valere su queste graduatorie.
(5-08041)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):insegnante