Legislatura: 18Seduta di annuncio: 686 del 03/05/2022
Primo firmatario: GRIMALDI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 SCERRA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022 ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 04/05/2022 Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 04/05/2022 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 04/05/2022 Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 04/05/2022
SVOLTO IL 04/05/2022
CONCLUSO IL 04/05/2022
GRIMALDI, MARTINCIGLIO, DEIANA, ALEMANNO, CANCELLERI, CASO, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, SALAFIA, SCERRA e ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto decreto «Milleproroghe», prevede all'articolo 3, comma 5-quinquies che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni «possono» approvare il Pef, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
il medesimo provvedimento dispone inoltre, attraverso il comma 5-sexiesdecies del suesposto articolo 3, lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021;
in base all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
al riguardo, gli interroganti rilevano come, proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale, che reca la «possibilità» per i comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine autonomo del prelievo sui rifiuti (Tari tributo o tariffa corrispettiva) porti con sé anche la proroga tacita di quest'ultimo;
in relazione alle suesposte osservazioni, gli interroganti evidenziano altresì come attualmente numerosi enti locali appaiono in evidente difficoltà, non avendo la certezza se il termine per approvare le tariffe della Tari coincida con il termine per la presentazione del bilancio di previsione fissato al 31 maggio prossimo –:
quali orientamenti, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda esprimere, al fine di chiarire se effettivamente le disposizioni richiamate in premessa, che stabiliscono la proroga del termine per la presentazione dei bilanci a data successiva rispetto al termine del prelievo sui rifiuti, consentano agli enti locali di prorogare tacitamente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.
(5-08009)
In merito alla problematica posta dall'onorevole interrogante, si fa presente che la lettura delle disposizioni richiamate non consente di affermare la tesi secondo la quale, nel caso in cui sia stabilita la proroga dei bilanci a una data successiva al termine del 30 aprile di ciascun anno previsto per i prelievi sui rifiuti, venga tacitamente prorogato alla stessa data anche il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Il disposto del richiamato articolo 3, comma 5-quinquies, infatti, a legislazione vigente, opera in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che dispone l'approvazione degli atti in questione proprio entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
Ciò posto, si deve segnalare che il Consiglio dei ministri del 2 maggio ultimo scorso ha approvato il decreto-legge cosiddetto «Aiuti», in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che reca, tra l'altro, una disposizione di carattere generale diretta a dettare un chiarimento interpretativo.
In particolare, viene novellato il citato comma 5-quinquies dell'articolo 3, prevedendo espressamente che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
La medesima disposizione prevede, inoltre, che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
In tal modo, il problema interpretativo posto dall'interrogante viene risolto già a partire dall'anno in corso.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti
bilancio
ente locale