ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07943

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 681 del 22/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: CATTANEO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/04/2022
SORTE ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/04/2022
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/04/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/04/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07943
presentato da
CATTANEO Alessandro
testo di
Venerdì 22 aprile 2022, seduta n. 681

   CATTANEO, GIACOMETTO, SORTE e PORCHIETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in forza di un recente orientamento dei giudici del lavoro sarebbe preclusa la compensazione di debiti previdenziali con «controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto» e ciò grazie a una lettura restrittiva dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, concernente la compensazione tra crediti e debiti tributari e contributivi;

   in particolare, secondo le sentenze delle sezioni del lavoro di taluni tribunali, «la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema...», in quanto il citato articolo 17 stabilisce che, in caso di pagamento «dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore... degli enti previdenziali», è ammessa la facoltà di procedere ad una «eventuale compensazione dei crediti» solo in relazione ad obbligazioni «dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti...»;

   non sarebbe quindi ammissibile la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto. (Tribunale di Milano sezione lavoro n. 2207 del 19 ottobre 2021; Tribunale di Brescia sezione lavoro n. 1251 del 22 febbraio 2022);

   l'Inps sta notificando in questi giorni atti di «accertamento d'ufficio della contribuzione versata mediante compensazione indebita» con cui richiede il riversamento di contributi compensati con crediti fiscali (senza discutere della «genuinità» degli stessi), ritenendo che il «versamento della contribuzione dovuta all'Inps è avvenuto in violazione dell'articolo n. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997»;

   tuttavia, proprio il citato articolo 17 ad aver ammesso espressamente la compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, consentendo versamenti «unitari»;

   lo si evince anzitutto dalla stessa legge delega n. 662 del 1996 che ha portato all'emanazione del decreto legislativo n. 241 del 1997), ove si invitava il legislatore delegato a provvedere «all'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive» e a consentire «l'effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore» (articolo n. 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996;

   nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, è illustrato il meccanismo di contabilità pubblica con cui si concretizza il meccanismo di riparto delle somme fra i diversi enti, citato dalla legge n. 662 del 1996;

   nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, è illustrato il meccanismo di contabilità pubblica con cui si concretizza il meccanismo di riparto delle somme fra i diversi enti, citato dalla legge n. 662 del 1996;

   la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 452 del 2008 statuisce che «nell'ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modF24, il sistema informativo procede automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps), contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario)»;

   la circolare ministeriale n. 101 del 2000 chiarisce che in caso di indebita compensazione di debiti previdenziali con crediti tributari, al fine di ripristinare la corretta posizione, è necessario (e sufficiente) che i contribuenti riversino il credito tributario indebitamente compensato e non, invece, il debito previdenziale, il quale è definitivamente assolto dal «giroconto» previamente effettuato dall'Erario a beneficio dell'Inps;

   l'articolo n. 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 nel vietare, in materia di appalti il pagamento in compensazione dei contributi previdenziali, ha espressamente affermato che si tratta di una deroga alla generale (e indiscussa) facoltà prevista dal citato articolo 17 –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative normative per dettare disposizioni interpretative dell'articolo n. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in cui si chiarisca che la compensazione ivi prevista non debba riguardare lo stesso ente e che, con il riferimento a «medesimi soggetti», si intende affermare che la compensazione debba avvenire con crediti vantati nei confronti degli enti indicati dal comma 1 del citato articolo n. 17, non tra crediti e debiti rispetto allo stesso ente e quindi esclusivamente della stessa natura.
(5-07943)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito

risoluzione

detrazione fiscale