Legislatura: 18Seduta di annuncio: 680 del 21/04/2022
Primo firmatario: GIORGIS ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 21/04/2022
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/04/2022
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/04/2022
GIORGIS e PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 interviene sulla durata degli assegni di ricerca e prevede che «La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, (...) con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi (...)»; la stessa legge, all'articolo 24 comma 7, statuisce che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 22 comma 9 ai bandi di concorso dei ricercatori a tempo determinato, ed esclude quindi ai fini dell'ammissione coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 presso Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al bando di concorso, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
in base ai limiti sopra citati, gli assegnisti di ricerca e perfino i ricercatori a tempo determinato di tipo A), che si trovano in una condizione di precarietà protratta prossima a tali limiti, non potranno partecipare alle selezioni per ricercatori a tempo determinato di tipo B) e, previa valutazione nel terzo anno, essere poi inquadrati nel ruolo dei professori associati;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede un investimento di oltre 30 miliardi nella ricerca e nella formazione, con l'obiettivo di favorire il progresso scientifico e coinvolgere le migliori competenze;
come dichiarato dalla Ministra interrogata, in occasione dell'audizione al Senato dello scorso 22 marzo, tra le misure per la ricerca previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) vi sono diversi bandi per giovani ricercatori e dottorati –:
quali iniziative il Ministro interrogato, anche in considerazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), intenda assumere al fine di evitare che assegnisti di ricerca e ricercatori di tipo A), con una lunga e comprovata esperienza scientifica e didattica prossima ai 12 anni, siano esclusi dalla possibilità di partecipare a concorsi da ricercatore di tipo B) che, nell'attuale ordinamento, rappresentano uno dei principali percorsi per accedere ai ruoli di professore associato e raggiungere una condizione di stabilità;
se, tra le possibili soluzioni per affrontare il problema su descritto, intenda prendere in esame l'ipotesi di prevedere che il termine dei 12 anni debba essere calcolato in riferimento al solo momento della iscrizione al bando di concorso per ricercatore di tipo B (escludendo dunque dal computo dei 12 anni la durata del contratto del relativo bando).
(5-07935)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):personale di ricerca
contratto
progresso scientifico