ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07902

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 678 del 19/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/04/2022
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/04/2022
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/04/2022
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/04/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/04/2022
Stato iter:
20/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/04/2022
Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/04/2022
Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2022

SVOLTO IL 20/04/2022

CONCLUSO IL 20/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07902
presentato da
GIACOMETTO Carlo
testo di
Martedì 19 aprile 2022, seduta n. 678

   GIACOMETTO, MARTINO, CATTANEO, GIACOMONI e PORCHIETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si è intervenuti sulle agevolazioni Imu per l'abitazione principale, modificando l'articolo 1, comma 741, della legge di bilancio 2020, che contiene la disciplina dell'Imu «prima casa» per i componenti del medesimo nucleo familiare, nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Con le modifiche si è chiarito che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi;

   la relazione illustrativa che accompagnava l'emendamento spiegava che le norme intendono superare gli orientamenti della Corte di cassazione (da ultimo le ordinanze n. 4166 e n. 4170 del 2020). In cui si affermava che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono diversi, creando quindi una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell'attuale configurazione del comma 741) e quelli che invece l'hanno fissata in comuni diversi;

   risulta agli interroganti che diversi comuni stanno inviando avvisi di accertamento per omesso pagamento ai propri residenti per gli anni 2017-2021, cioè per i 5 anni precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 5-decies, chiedendo che, ai fini della detrazione Imu, il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari, non sussistendo il diritto alla detrazione se il requisito è riscontrabile solo per sé stesso, in ragione dei principi formulati dalla Corte di cassazione;

   con una comunicazione del 24 marzo 2022 la Corte costituzionale ha reso noto di aver sollevato dinanzi a sé stessa la questione relativa alla legittimità costituzionale dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un comune diverso –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza, se del caso anche tramite un'apposita circolare, per risolvere le problematiche interpretative di cui in premessa, alla luce dei procedimenti avviati dai comuni.
(5-07902)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07902

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021, modificando il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
  Gli Onorevoli osservano che nella Relazione illustrativa alla disposizione in commento è stato precisato che la stessa ha inteso superare l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame.
  Gli Onorevoli lamentano che, nonostante la novità normativa introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di cassazione.
  Infine, gli Onorevoli segnalano che la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo 2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali disposizioni interpretative della norma o sospensive dei procedimenti avviati dai comuni, il Governo intenda attivare in attesa della cennata decisione della Corte.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Occorre innanzitutto precisare che l'articolo 1, comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall'articolo 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l'avvenire.
  A tal proposito è opportuno evidenziare che la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l'incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in occasione di Telefisco 2022 tenutosi in data 31 gennaio 2022.
  Acclarata la portata innovativa della disposizione in esame, giova sottolineare che, con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso».
  Sulla base di questo indirizzo interpretativo si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all'anno d'imposta 2021.
  Tuttavia, come gli stessi Onorevoli interroganti hanno rilevato, sulla questione si registra un recente intervento della Corte costituzionale che, come risulta dal comunicato emesso del 24 marzo 2022, ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Nello stesso comunicato si legge infatti che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso».
  Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell'Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte costituzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni stessi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

imposta locale

nucleo familiare