ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07891

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 678 del 19/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/04/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/04/2022
Stato iter:
29/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2022
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/06/2022
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/04/2022

DISCUSSIONE IL 29/06/2022

SVOLTO IL 29/06/2022

CONCLUSO IL 29/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07891
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Martedì 19 aprile 2022, seduta n. 678

   CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico», adottato in attuazione della legge delega 1o aprile 2021, n. 46, ha introdotto l'assegno unico e universale che dal 1o marzo del 2022 sostituisce i benefici previsti dalla normativa vigente per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

   l'articolo 3 del suddetto decreto prevede il riconoscimento dell'assegno a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;

   l'attuale quadro normativo che vincola l'assegno unico al parametro della residenza sul territorio italiano e della cittadinanza, sta causando notevoli problemi e disagi economici agli impiegati e al personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prestano servizio presso la rete diplomatico-consolare che, da una parte, non possono accedere alla nuova misura poiché residenti all'estero e, dall'altra, perdono le «vecchie» agevolazioni (detrazioni e assegno per il nucleo familiare) legate alla genitorialità che vengono abrogate dalla nuova disciplina;

   anche l'INPS con circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 ha precisato che il raggio di azione dell'assegno unico è circoscritto ai confini nazionali poiché «la valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE»;

   l'impatto della nuova normativa rischia di essere fonte di un nuovo contenzioso giudiziario poiché non solo lede in maniera sensibile i diritti economici del suddetto personale ma pregiudica anche la realizzazione degli obiettivi di sostegno della genitorialità che la legge delega si è proposta di conseguire –:

   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo al fine di superare le criticità di cui in premessa e riconoscere i benefici previsti dall'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, anche al personale con residenza all'estero in servizio presso la rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(5-07891)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07891

  Ringrazio l'onorevole per aver sollevato questo quesito.
  L'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ha costituito un vero e proprio cambio di visione nelle politiche per la famiglia.
  Abbiamo infatti superato la disciplina previgente, che era frammentata e disomogenea, concentrando le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, che è in grado di sostenere le famiglie e l'occupazione, a partire da quella femminile.
  Per quanto riguarda la spettanza del beneficio agli impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso la rete diplomatico-consolare, è necessario preliminarmente precisare che l'attuale quadro normativo ha previsto criteri dettagliati ai fini del riconoscimento dell'assegno.
  L'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo n. 230 del 2021 prevede il riconoscimento dell'assegno a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
  Per questo motivo, a legislazione vigente, i dipendenti a contratto, in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri, stante la residenza all'estero, non possono accedere alla misura, né risulta possibile, ai fini del riconoscimento del beneficio, considerare la residenza fiscale in luogo di quella anagrafica.
  In relazione al requisito della residenza, faccio presente che esso è stato individuato dalla legge delega n. 46 del 2021.
  Infine, i criteri oggettivi per individuare la composizione del nucleo familiare e determinare l'ammontare dell'assegno unico sono basati sull'ISEE, la cui certificazione, riferendosi alla famiglia anagrafica, è riservata ai soggetti residenti in Italia, risultando inapplicabile ai nuclei familiari residenti all'estero.
  Ciò detto, comprendo le problematiche che conseguono dall'applicazione della norma e condivido con l'onorevole interrogante che non può essere sottaciuto il legittimo affidamento esistente da parte dei genitori con figli impiegati presso le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, i quali, prima della novella introdotta, beneficiavano delle misure.
  Considerato che non possono essere intaccati l'impianto complessivo, i princìpi e i criteri posti dalla legge delega, il Governo ha portato avanti lo studio di misure speciali alternative, che, preferibilmente attraverso la normativa di settore applicabile alla specifica categoria, da un lato, consentano al personale interessato di mantenere l'importo dei benefici già in godimento fino al 28 febbraio 2022, e, dall'altro, individuino uno strumento ad hoc per assicurare un'adeguata considerazione dei carichi di famiglia.
  Più specificamente, al fine di sanare la situazione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, segnalo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già provveduto a elaborare una proposta emendativa dell'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, da inserire in un prossimo veicolo normativo, che prevede l'istituzione di una nuova forma di sostegno al nucleo familiare per gli impiegati di nuova assunzione e, contestualmente, salvaguarda i diritti acquisiti dei percettori dell'assegno per il nucleo familiare alla data del 28 febbraio 2022, con gli stessi presupposti e benefici previsti dalla normativa previgente in materia.
  Confido che in tempi brevi potrà essere risolta la problematica in oggetto e ripristinati i diritti economici del degli impiegati e del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prestano servizio presso la rete diplomatico-consolare con residenza all'estero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo bilaterale

diritti economici

personale a contratto