Legislatura: 18Seduta di annuncio: 677 del 13/04/2022
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 12/04/2022
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/04/2022
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/04/2022
COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, con delibera del 5 marzo 2007, successivamente integrata nell'adunanza del 15 ottobre 2012, ha stabilito che per il rilascio dell'attestazione dell'effettività dell'esercizio della professione forense – necessaria per procedere alla richiesta al Consiglio nazionale forense di iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione – gli Avvocati debbano presentare un'autocertificazione dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di almeno sessanta procedimenti nei dodici anni successivi all'iscrizione all'Ordine, corredata dalla certificazione di cancelleria;
la delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna risulta diversa rispetto alle norme di legge che disciplinano le modalità di iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati cassazionisti ed impone un regime differente rispetto agli altri ordini circondariali che non richiedono tale autocertificazione per il rilascio dell'attestazione;
in assenza di normativa al riguardo ciascun Ordine provvede a rilasciare l'attestazione richiesta dal Consiglio nazionale forense secondo criteri e requisiti differenti, più o meno gravosi, facendo emergere una disparità di trattamento ingiustificata tra medesimi professionisti iscritti ad Ordini circondariali diversi –:
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di elementi riguardanti i fatti esposti in premessa e/o di situazioni analoghe, e se intenda promuovere iniziative di competenza in relazione a quanto evidenziato, nel rispetto della parità di trattamento e dei principi costituzionali;
se intenda adottare conseguentemente, le iniziative di competenza anche interpretative, necessarie per porvi rimedio
(5-07883)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ordine professionale
organizzazione della professione