Legislatura: 18Seduta di annuncio: 667 del 29/03/2022
Primo firmatario: SEGNERI ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 29/03/2022
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 06/04/2022 Resoconto SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 06/04/2022 Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 06/04/2022 Resoconto SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL
NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 05/04/2022
DISCUSSIONE IL 06/04/2022
SVOLTO IL 06/04/2022
CONCLUSO IL 06/04/2022
SEGNERI, INVIDIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto n. 221 del 2021, ha prorogato lo stato d'emergenza relativo al Covid al 31 marzo 2022;
in base alle regole che entrano in vigore il 1° aprile 2022, lo smart working per i lavoratori fragili, privati e della pubblica amministrazione, viene prorogato fino al 30 giugno 2022. Questi soggetti, hanno diritto a richiedere un impiego «agile» da casa, anche con un cambiamento di mansioni rispetto a quelle abituali;
mentre precedentemente ai lavoratori fragili è stato riconosciuto il lavoro agile (o smart working), e per specifici casi, la fragilità è stata equiparata al ricovero ospedaliero, senza computo dell'assenza, con la fine dello stato di emergenza queste due forme di tutela verrebbero mena, ai sensi del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
per i lavoratori fragili sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022 solo i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale;
i datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail;
l'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come fragili, ovvero quelli che per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate pure in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per porre rimedio a tale grave vulnus in danno dei lavoratori fragili, specie in questa fase di accertata ripresa del contagio da Coronavirus.
(5-07799)
Il quesito sollevato richiama la necessità di prorogare al 30 giugno 2022 le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge Cura Italia che prevedevano specifiche tutele per i lavoratori fragili.
Il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 18 febbraio 2022, è intervenuto prorogando al 31 marzo 2022, sia lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, sia l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (con conseguente erogazione della prestazione economica), tutelando in questo modo anche i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.
La necessaria tutela di questi lavoratori era stata ancorata al periodo di durata dell'emergenza sanitaria.
Il recente decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha prorogato le procedure semplificate per l'accesso allo smart working per la generalità dei lavoratori al 30 giugno e prorogato alla medesima data, per i lavoratori fragili, le disposizioni inerente la sorveglianza sanitaria eccezionale.
Voglio precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto l'inserimento di una specifica norma che potesse prorogare al 30 giugno 2022 le tutele specifiche di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge Cura Italia, ma non è stato possibile adottare in via definitiva tali misure nell'ambito del nuovo provvedimento d'urgenza per problemi di copertura finanziaria.
Considerata la delicatezza della questione e stante l'andamento ancora incerto della situazione epidemiologica che determina la necessità di proseguire nell'azione di protezione dei soggetti più esposti al rischio della malattia, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è impegnato a individuare e sostenere – per quanto rientri nella sua competenza e d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, in primis il Ministero dell'economia e delle finanze – le soluzioni possibili e più opportune per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a continuare a garantire le tutele dei lavoratori fragili.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):controllo sanitario
assegnazione ad altro incarico
promozione professionale