ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07778

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 666 del 28/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: BARATTO RAFFAELE
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 28/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOMBARDO ANTONIO CORAGGIO ITALIA 28/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/03/2022
Stato iter:
29/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/03/2022
Resoconto LOMBARDO ANTONIO CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/03/2022
Resoconto LOMBARDO ANTONIO CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/03/2022

SVOLTO IL 29/03/2022

CONCLUSO IL 29/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07778
presentato da
BARATTO Raffaele
testo di
Lunedì 28 marzo 2022, seduta n. 666

   BARATTO e LOMBARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo n. 16 del decreto-legge del 4 giugno 2013 disciplina il Sismabonus acquisti, detrazione riconosciuta all'acquirente del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unita immobiliare) ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3 realizzata tramite demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice e con passaggio a una o a due classi di rischio inferiori; con il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;

   il Sismabonus acquisti è quindi un'agevolazione destinata agli acquirenti persone fisiche per i quali i bonus con aliquota al 110 per cento scadono il 30 giugno 2022;

   non è chiaro se, entro il termine del 30 giugno 2022 previsto dalla norma – data entro cui deve essere stipulato l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori – sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico;

   in tal senso l'Agenzia delle entrate – con parere n. 557 del 23 novembre 2020 fornito in risposta a una istanza di interpello – si limita a precisare che l'immobile deve essere commerciabile: tale risposta appare quanto mai ambigua in quanto un immobile in corso di costruzione, senza agibilità ma con il collaudo statico, è commerciabile;

   in altro parere (n. 191 del 18 marzo 2021), reso in risposta ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate, a pagina 17 del documento citato, ha affermato che «L'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti delle previste attestazioni professionali»;

   recenti modifiche normative e carenza di materie prime hanno di fatto bloccato l'attività di molti cantieri, si ritiene opportuno pertanto posticipare il termine del 30 giugno 2022 –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di chiarire quali siano i requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell'agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento.
(5-07778)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 29 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07778

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che riconoscono la detrazione del 110 per cento per le spese, sostenute dagli acquirenti tra il 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva vendita degli stessi.
  Gli Onorevoli osservano come non sia chiaro «se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l'atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l'immobile abbia ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico».
  Gli Interroganti rilevano che l'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello si è limitata a precisare che l'immobile deve essere, alla predetta data, «commerciabile».
  In un'altra risposta di interpello l'Agenzia delle entrate ha affermato che: «L'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti dalle previste attestazioni professionali».
  Tanto premesso, tenuto conto che le recenti modifiche normative e carenza di materie prime hanno di fatto bloccato le attività di molti cantieri gli Onorevoli prospettano, in primo luogo, l'opportunità di prorogare oltre il 30 giugno 2022 il termine di fruizione dell'agevolazione fiscale.
  In particolare, poi, gli Interroganti chiedono di sapere «quali iniziative di competenza (si) intendano assumere al fine di chiarire quali siano i requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell'agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile, riconosce all'acquirente dell'unità immobiliare una detrazione nella misura del 75 per cento (in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85 per cento (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (cosiddetto Sismabonus acquisti).
  Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle, spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
  Tanto premesso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 3 O/E del 2020), affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma.
  Conseguentemente, è necessario, tra l'altro, che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.
  Infine, con riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti di chiarire se, entro il predetto termine del 30 giugno 2022, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico, si fa presente che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

edificio

prezzo d'acquisto