ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07777

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 666 del 28/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 28/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA 28/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/03/2022
Stato iter:
29/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/03/2022
Resoconto DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/03/2022
Resoconto DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/03/2022

SVOLTO IL 29/03/2022

CONCLUSO IL 29/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07777
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Lunedì 28 marzo 2022, seduta n. 666

   UNGARO e DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   tanto le norme relative alle detrazioni previste dall'articolo 119 e seguenti del decreto-legge n. 34 del 2020, tanto quelle relative alle detrazioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, esplicitamente fanno riferimento ad interventi da effettuarsi su edifici «esistenti»;

   le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate, a partire dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, fino a quelle relative al superbonus 110 per cento, specificano che la definizione di «edificio esistente» rappresenta l'intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni;

   sempre facendo riferimento alle circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza dell'edificio, si sono introdotti alcuni elementi apparentemente ragionevoli, ma del tutto estranei alla norma, come, ad esempio, il pagamento dell'Imu;

   risulta che sembrerebbe essersi abbandonato il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per affidarsi a queste prove di esistenza, quasi a voler sostituire il dettato normativo urbanistico con un concetto oggettivo differente e predefinito, come ad esempio quello del pagamento dell'Imu;

   l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 definisce ristrutturazione edilizia anche quegli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;

   tuttavia, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto quelli ove sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio, senza incrementi di volumetria;

   per esempio, in considerazione del fatto che, a norma del codice dei beni culturali, devono considerarsi zone vincolate dal punto di vista paesaggistico entro i 300 metri dalla costa, ove si procedesse a demolizione e ricostruzione di un immobile, in zona situata a meno di 300 metri dalla costa, con diversa sagoma, tale intervento si qualificherebbe come nuova costruzione; sarebbe quindi necessario un titolo edilizio con impossibilità di accesso ai bonus edilizi, mentre, ove il medesimo intervento si realizzasse su un immobile situato a più di 300 metri dalla costa, lo stesso si qualificherebbe come ristrutturazione, senza titolo edilizio con fruizione dei bonus –:

   se, nel caso in esame, debba essere considerato, ai fini dell'accesso ai benefici, «edificio esistente» il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di edificio esistente sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell'edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito, dando così modo, nell'esempio in esame, ad entrambe le fattispecie di accedere al beneficio.
(5-07777)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 29 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07777

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo dei cosiddetti bonus edilizi con particolare riferimento alle agevolazioni disciplinate dagli articoli 119 del decreto-legge 34 del 2020 e delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013.
  Gli Onorevoli rilevano che la predetta normativa fa esplicitamente riferimento agli interventi da effettuarsi su edifici «esistenti» e le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate specificano che la definizione di «edificio esistente» riflette l'intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni.
  Gli Onorevoli richiamano l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.
  Tanto premesso gli Onorevoli chiedono di saper se, ai fini della qualificazione di «edificio esistente» sia necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di «edificio esistente» sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell'edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina una detrazione fiscale, con aliquota variabile dal 50 all'85 per cento in relazione alla tipologia di intervento, in favore dei contribuenti che realizzano interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
  Ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, l'aliquota di detrazione spettante per specifici interventi in ambito di efficienza energetica è stata aumentata al 110 per cento.
  Tanto premesso, con riferimento agli edifici rientranti nell'ambito applicativo della detrazione (cosiddetto Superbonus) di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, è stato precisato che – in linea con quanto previsto ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), nonché di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi antisismici (cosiddetto sismabonus), disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 – anche ai fini del Superbonus, l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari «esistenti», non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
  Tale assunto risulta, peraltro, conforme alle normative di settore in materia energetica (anche in attuazione delle normative comunitarie) che prescrivono specifici requisiti da rispettare nel caso di costruzione di nuovi edifici.
  Il Superbonus rappresenta, infatti, in ordine temporale, l'ultima agevolazione introdotta allo scopo di incentivare la riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, che si aggiunge alle sopra citate detrazioni con le quali condivide la gran parte delle regole applicative.
  La circostanza che, anche ai fini del Superbonus, gli interventi agevolabili sono finalizzati al «recupero» del patrimonio edilizio «esistente» – anche mediante la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici – comporta che:

   ai fini della verifica della «esistenza» dell'immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello della iscrizione al Catasto (ovvero della richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale;

   essendo gli interventi agevolabili solo quelli di «recupero del patrimonio edilizio», sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come «nuova costruzione». La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

  Il riferimento a tale corpus normativo comporta, ovviamente, che le modifiche nel tempo apportate al predetto testo unico hanno un'automatica ricaduta anche sulle detrazioni.
  Infine, l'Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che l'interpretazione delle norme urbanistiche non rientra nella sua competenza e che, con riferimento al caso di specie segnalato dagli Interroganti, in merito al possibile coordinamento tra il testo unico dell'edilizia (da un lato) ed il codice dei beni culturali (dall'altro), ai fini dell'accesso ai benefici fiscali, rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal relativo titolo abilitativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia