ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07730

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 659 del 17/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 22/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/03/2022
Stato iter:
22/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/03/2022
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/03/2022

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/03/2022

DISCUSSIONE IL 22/03/2022

SVOLTO IL 22/03/2022

CONCLUSO IL 22/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07730
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentato
Giovedì 17 marzo 2022
modificato
Martedì 22 marzo 2022, seduta n. 662

   CANCELLERI, MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 1, commi 171-172, della legge n. 178 del 2020 sono state estese fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni previste ex articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 recante norme in materia di credito di imposta a favore degli investimenti effettuati dalle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture produttive già esistenti ovvero da ubicare in una delle cosiddette «zone assistite» del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo);

   nell'ultimo anno, però, sono emerse non poche segnalazioni da parte delle società operanti nel settore del noleggio rispetto a una impostazione interpretativa dell'Agenzia delle entrate che esclude, dalle agevolazioni in esame, l'acquisto delle imbarcazioni da diporto nuove;

   in particolare, si rileva come l'esclusione di tali investimenti dalle agevolazioni venga realizzata all'amministrazione nell'assunto che le imbarcazioni da diporto non possono essere ricomprese nella voce B.II.2 dell'attivo dello stato patrimoniale «Impianti, macchinari e attrezzature varie» ovvero nella voce B.II.3 «Attrezzature industriali e commerciali» – ammesse all'agevolazione – ma debbano farsi rientrare nella voce B.II.4 «Altri beni», categoria, invece, esclusa dalle agevolazioni;

   a ben vedere, un siffatto approccio classificatorio ha generato non pochi dubbi posto che, con riferimento alle società di noleggio, le imbarcazioni da diporto, lungi dal rientrare nel novero degli «Altri beni», dovrebbero invece farsi rientrare nella voce B.II.2, in quanto beni senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata;

   si tratta di una situazione che, in considerazione degli interessi in gioco, richiederebbe di essere chiarita dall'amministrazione soprattutto se si tiene conto della tendenza della maggior parte delle società operanti nel settore di iscrivere tali beni nella voce B.II.2. dell'attivo dello stato patrimoniale –:

   se il Ministro, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative per chiarire l'effettiva ed esatta portata della norma sui crediti di imposta previsti a favore delle imprese che, operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto ubicate nelle aree del Sud, provvedano all'acquisto di imbarcazioni da diporto nuove.
(5-07730)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07730

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in ordine al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  In particolare, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nell'ultimo anno, sono emerse non poche segnalazioni da parte delle società operanti nel settore del noleggio in relaziona a una impostazione interpretativa dell'Agenzia delle entrate che esclude, dalle agevolazioni in esame, l'acquisto delle imbarcazioni da diporto nuove partendo dall'assunto che «le imbarcazioni da diporto non possono essere ricomprese nella voce B.II.2 dell'attivo dello stato patrimoniale “Impianti, macchinari e attrezzature varie” ovvero nella voce B.II.3 “Attrezzature industriali e commerciali” – ammesse all'agevolazione – ma debbano farsi rientrare nella voce B.II.4 “Altri beni”, categoria, invece, esclusa dalle agevolazioni».
  L'interrogante rileva che un siffatto approccio classificatorio ha generato non pochi dubbi per le società di noleggio delle imbarcazioni da diporto e, pertanto, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per chiarire l'ambito applicativo del menzionato credito di imposta con riguardo alle imprese, operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto e ubicate nelle aree del Sud, che provvedano all'acquisto di nuove imbarcazioni.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015 (come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234) riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che «effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027».
  Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale pro tempore vigente (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 e Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021).
  Con riferimento all'individuazione dei beni agevolabili, si evidenzia che il comma 99 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nel definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, dispone che sono agevolabili gli investimenti «facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».
  Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 13 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, «Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale», a cui la legge istitutiva del credito d'imposta in oggetto rinvia, prevede l'esclusione dalle agevolazioni in argomento dei settori «Trasporti e relative infrastrutture» e «costruzione navale».
  Le attività svolte dalle imprese di noleggio di imbarcazioni, dunque, devono essere valutate, caso per caso, al fine di stabilire se si sia in presenza di soggetti operanti nei settori esclusi dalla disciplina agevolativa, tenuto conto delle regole unionali in materia di aiuti di Stato.
  Tanto premesso, occorre precisare, in via preliminare che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva dell'analogo credito d'imposta – per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – faceva esplicito riferimento ai beni «classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile», vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinario» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).
  Ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti nella circolare n. 38/E del 2008 dell'Agenzia delle entrate che esclude dall'agevolazione tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate – come i beni iscritti nella voce residuale B.II.4 «Altri beni» attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile di tali beni in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali.
  Alla luce di quanto sopra, dunque, i beni di cui si tratta – ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti per l'accesso all'agevolazione de qua – sono considerati agevolabili qualora, sulla base dei corretti principi contabili, risultino classificati nelle predette voci rilevanti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imbarcazione da diporto

detrazione fiscale

attrezzatura industriale