ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07701

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 656 del 14/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/03/2022
Stato iter:
22/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/03/2022
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/03/2022

DISCUSSIONE IL 22/03/2022

SVOLTO IL 22/03/2022

CONCLUSO IL 22/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07701
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Lunedì 14 marzo 2022, seduta n. 656

   CENTEMERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a causa della continua evoluzione dell'economia globale, influenzata anche dallo sviluppo delle tecnologie digitali, risulta necessario definire un più completo e specifico quadro normativo e regolamentare in materia di valute virtuali, con l'obiettivo di accrescere i livelli di competitività del nostro Paese nel settore della finanza internazionale;

   in tale direzione si è posto, da ultimo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40 – che, nell'ottica di garantire un efficiente popolamento della sezione del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, disciplina le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia;

   tuttavia, un altro importante aspetto che necessita ancora di essere più specificamente disciplinato a livello normativo e regolamentare riguarda la custodia delle valute virtuali: l'offerta dei servizi di crypto custody è divenuta fondamentale per soddisfare le esigenze dei vari stakeholders di mercato interessati all'utilizzo di tali servizi e per cogliere le nuove opportunità di business di un mercato con ampi margini di crescita, anche in considerazione dei recenti sviluppi che lo circondano;

   a tal proposito, si evidenzia che, tra i Paesi europei che hanno già provveduto a disciplinare alcuni aspetti relativi alle operazioni di scambio di criptovalute, in Germania, ad esempio, la legge n. 589 del 2019, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/849 (quarta direttiva EU sull'antiriciclaggio), e ha consentito agli istituti bancari tedeschi di vendere e conservare in custodia le valute virtuali, al pari di quanto avviene con le azioni e le obbligazioni;

   anche nella legislazione americana, la Regola 206(4)-2 «Custody Rule») dell'Investment Advisers Act e successive modificazioni interviene in materia di custodia di asset finanziari, prevedendo espressamente che per «custodia» si intende l'attività di «detenere, direttamente o indirettamente, fondi o titoli dei clienti, o avere qualsiasi autorità per ottenerne il possesso» –:

   se intenda adottare iniziative di carattere normativo al fine di disciplinare nel dettaglio la custodia delle criptovalute, tenuto conto dell'esigenza di aggiornare l'attuale quadro normativo di riferimento per la tutela degli aspetti di salvaguardia del sistema, delle adeguate verifiche e della protezione dei consumatori ed investitori.
(5-07701)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07701

  In Italia la prestazione di servizi di «custodia delle criptovalute» è già parzialmente regolata ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
  In linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 843/2018 (V direttiva antiriciclaggio), il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, prevedono, infatti, che chiunque presti in Italia servizi di portafoglio digitale ovvero, più in generale, servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, sia soggetto agli obblighi antiriciclaggio e all'iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall'Organismo per gli agenti e i mediatori creditizi (OAM).
  A questo proposito, i soggetti che offrono servizi di «custodia di criptovalute» dovrebbero rientrare nella definizione di «prestatori di servizi di portafoglio digitali» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ff-bis), del precitato decreto legislativo n. 231 del 2007, che ricomprende ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conio dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
  Oltre agli obblighi di collaborazione attiva prescritti dalla normativa antiriciclaggio e all'iscrizione nel suddetto registro si rileva come la normativa primaria e secondaria italiana, incluso il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 («decreto MEF»), preveda che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale comunichino periodicamente all'OAM sia i dati identificativi dei propri clienti sia i dati relativi all'operatività complessiva per singolo cliente (cfr. articolo 5 del decreto MEF), permettendo alle Autorità competenti di monitorare l'andamento del fenomeno ed eventuali attività criminose collegate allo stesso.
  In aggiunta, si segnala che la prestazione di servizi relativi a cripto-attività, ivi inclusa la custodia, sarà soggetta a regole europee direttamente applicabili e attualmente in corso di definizione. La proposta della Commissione europea avente ad oggetto l'emanazione di un Regolamento sui mercati di cripto-attività («Regulation on Markets in Crypto-assets» o MiCAR), attualmente in discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio, prevede infatti l'introduzione di un regime di autorizzazione e vigilanza nel continuo per tutti i soggetti che offrono servizi in cripto-attività all'interno dell'Unione, anche al fine di fornire elevati livelli di protezione per i consumatori e gli investitori europei che accedono a questi servizi. In particolare, la proposta di Regolamento assoggetta l'esercizio di servizi in cripto-attività a obblighi comportamentali nonché a requisiti prudenziali; nel caso dei prestatori di servizi di «custodia e amministrazione di cripto-attività per conto terzi», vengono introdotti specifici requisiti in materia di protezione delle chiavi private relative ad ogni wallet e di cybersecurity.
  Nelle more della definizione della regolamentazione europea in materia di cripto-attività, che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri e che armonizzerà la prestazione di questi servizi all'interno dell'Unione, si ritiene auspicabile un approccio che tenga in considerazione lo stadio di sviluppo della MiCAR. A questo proposito, ferme restando le regole vigenti, occorre valutare l'opportunità di introdurre ulteriori adempimenti, requisiti e costi per gli operatori domestici che potrebbero essere a breve superati con la finalizzazione del regolamento eurounitario.
  Tutto ciò premesso e ferma restando l'efficacia delle disposizioni già contenute nella normativa vigente, saranno comunque oggetto di valutazione la fattibilità e il perimetro di eventuali interventi normativi in materia di custodia di cripto-attività, in linea con quanto previsto dal regolamento europeo di prossima emanazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

tutela dei soci

legislazione