ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07661

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 652 del 08/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 08/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/03/2022
Stato iter:
29/03/2022
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/03/2022

RITIRATO IL 29/03/2022

CONCLUSO IL 29/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07661
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Martedì 8 marzo 2022, seduta n. 652

   FERRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 6 ottobre 2021 il Ministero dell'interno ha adottato la circolare n. 6497, con la quale sono state fornite agli ufficiali di stato civile dei comuni le linee condotta sulla trattazione delle domande di cittadinanza;

   in particolare, è stato prescritto di dare priorità alla trattazione delle domande di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata una discendenza da avo non interessato dalla cosiddetta Grande naturalizzazione brasiliana del 1889 e di lasciare le domande di cittadinanza, nelle quali sia vantata una discendenza da avo interessato a tale naturalizzazione, alla trattazione in un momento successivo, in attesa di una auspicata consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione della possibile perdita della cittadinanza da parte degli italiani emigrati in Brasile e interessati alla naturalizzazione;

   la ragione dell'indicato congelamento delle domande di cittadinanza formulate da discendenti di cittadini interessati alla naturalizzazione brasiliana si radica su due sentenze della corte di appello di Roma – che gli ufficiali di stato civile dei comuni sono stati invitati a tenere in debita considerazione – con le quali è stato affermato che «si desume inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e soprattutto la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto dell'articolo 11 del C.C. del 1865»;

   tuttavia la circolare in discorso non considera che i precedenti ivi citati della corte di appello di Roma esprimono un orientamento isolato, che si pone in evidente attrito con l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità consolidatosi in materia, secondo cui l'articolo 11, comma 1, n. 2, del codice civile del 1865 deve essere interpretato nel senso che la perdita della cittadinanza italiana, per effetto dell'ottenimento della cittadinanza in Paese estero, postulava una specifica iniziativa che esprimesse una chiara volontà di acquisto della cittadinanza straniera sulla base di una apposita manifestazione di volontà che, se accolta, avrebbe determinato la perdita della cittadinanza italiana;

   ne consegue che, in difetto di una iniziativa siffatta, volta ad un tempo ad acquisire la cittadinanza straniera e a perdere la cittadinanza italiana, non può sostenersi che i cittadini italiani interessati dalla naturalizzazione brasiliana del 1889, attributiva della cittadinanza brasiliana ai residenti stranieri in virtù dello ius soli, salvo il diritto di rinuncia da esercitarsi entro sei mesi, abbiano, per ciò solo, perduto la cittadinanza italiana; ulteriore corollario di tale preferibile linea interpretativa è che non può ritenersi interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza tra l'avo interessato alla naturalizzazione brasiliana ed il relativo discendente che invoca il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;

   in tal senso si è espressa, da ultimo, la corte di appello di Roma, Sezione I civile, in data 8 ottobre 2021 che ha dichiaratamente inteso superare l'orientamento isolato espresso dalla sentenza n. 5171/2021 della medesima corte – cui ha mostrato adesione la citata circolare – ponendosi in linea di continuità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato espresso dalla Corte di cassazione sin dal 1907, a conferma di una anteriore pronuncia della corte di appello di Potenza, e, più di recente, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3175/2010;

   pertanto, ad avviso dell'interrogante, la circolare n. 6497 merita un ripensamento, in quanto, sulla scorta della surriferita corretta ermeneusi dell'articolo 11, comma 1, n. 2 del codice civile del 1865, non può presumersi che i cittadini italiani interessati dalla naturalizzazione brasiliana, per ciò solo, abbiano automaticamente perso la cittadinanza italiana;

   dunque, non vi è alcuna ragione per pretermettere la sollecita trattazione delle domande di cittadinanza avanzate da discendenti di cittadini interessati alla naturalizzazione brasiliana –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica rappresentata e quali iniziative di competenza intenda adottare.
(5-07661)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nazionalita'

naturalizzazione

cittadino della Comunita'