ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/02/2022
Stato iter:
06/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 06/04/2022
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2022

DISCUSSIONE IL 06/04/2022

SVOLTO IL 06/04/2022

CONCLUSO IL 06/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07535
presentato da
GEMMATO Marcello
testo presentato
Mercoledì 16 febbraio 2022
modificato
Venerdì 18 febbraio 2022, seduta n. 641

   GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il dottor Gadaleta è direttore dell'U.O.C. oncologia interventistica e oncologia medica integrata dell'Irccs, ospedale oncologico di Bari;

   il dottor Gadaleta ed il suo staff hanno messo a punto un protocollo sperimentale denominato «Chemioterapia intra-arteriosa pancreatica a base di FOLFIRINOX più ipertermia capacitiva esterna quale modalità terapeutica del carcinoma pancreatico non operabile in terzo stadio» che permetterebbe di rendere curabili i tumori al pancreas inoperabili con prognosi infauste, riducendo gli effetti collaterali e la tossicità dei chemioterapici;

   al protocollo sperimentale è stato assegnato dal Ministero della salute, come da deliberazione n. 153 del 18 febbraio 2021 del direttore generale dell'Irccs ospedale oncologico di Bari, un finanziamento per la Ricerca Corrente 2020, con prosecuzione nel 2021, ammontante a complessivi euro 91.000;

   come riferito dalla stampa, la sperimentazione risulterebbe essere stata sospesa con deliberazione n. 113 del 30 aprile 2021 dalla Direzione Scientifica e dalla Direzione Strategica dell'istituto a causa del decesso, pare erroneamente ascritto alla terapia medesima, della paziente «numero uno» sottoposta alla terapia;

   l'autopsia disposta dalla procura della Repubblica di Bari sulla paziente avrebbe appurato che le cause del decesso sarebbero integralmente ascrivibili a legionellosi;

   pare che l'autopsia abbia evidenziato la completa regressione, fino alla scomparsa, del tumore al pancreas al III stadio;

   alla luce degli esiti dell'autopsia il dottor Gadaleta ha richiesto all'amministrazione dell'Irccs ospedale oncologico di Bari di poter riprendere la sperimentazione al fine di ripetere e validare il risultato ottenuto sulla paziente «numero uno», applicando il protocollo su numerosi altri pazienti affetti dalla medesima patologia che, al corrente della notizia, hanno fatto richiesta di sottoporsi alla terapia sperimentale;

   pare, inoltre, che il 10 febbraio 2022, alla sospensione della sperimentazione da parte dell'Irccs si sia sovrapposto anche un ulteriore atto dell'Aifa che ha sospeso, anch'esso, in via cautelare la sperimentazione per violazioni dei disposti del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 ed in particolare per omessa presentazione della prescritta domanda di autorizzazione alla sperimentazione. Per questo motivo la stessa Aifa ha comminato una sanzione amministrativa di 166.666,66 all'Uoimi presso l'Istituto tumori Bari «Giovanni Paolo II» I.R.C.C.S.;

   è da precisare, però, che il vigente regolamento del comitato etico dell'ente dispone che è l'ufficio di segreteria tecnico scientifica a dover curare la trasmissione di tutte le pratiche connesse alla sperimentazione all'Aifa ovvero all'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche;

   a prescindere dalla evidente violazione dei disposti della normativa vigente in materia di autorizzazione all'inizio di una sperimentazione, che invero sembrerebbe ascrivibile ad un mero errore in un processo amministrativo, sembrerebbe utile evidenziare il potenziale della sperimentazione avviata dal professor Gadaleta che, sebbene condotta solo su un paziente, pare abbia prodotto un risultato importante ed eccellente che risulta agli onori delle cronache;

   al contempo, appare necessario evidenziare che sono numerosi i pazienti con cancro del pancreas al terzo stadio che, al corrente della notizia, hanno scelto di sottoporsi alla predetta terapia avendo riposto in essa le proprie speranze di vita;

   appare evidente, dunque, che, al netto delle problematiche di tipo amministrativo che hanno portato alla sospensione del protocollo sperimentale, dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze della politica in generale, nonché del Governo e del Parlamento, quella di porre la massima attenzione a terapie del genere e anche ai relativi e più piccoli risultati positivi riscontrati, ponendo in essere ogni iniziativa utile volta a verificare le reali potenzialità di cure che potrebbero allungare le aspettative di vita di pazienti alle prese con malattie gravi e ancora oggi purtroppo incurabili –:

   se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero, e in caso affermativo, se non intenda porre in essere iniziative di competenza volte a favorire il riavvio del protocollo sperimentale sospeso.
(5-07535)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-07535

  Sul progetto di ricerca oggetto dell'interrogazione rappresento quanto segue.
  Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico e dalla Direzione Scientifica dell'istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari (IRCCS) con delibera n. 226 del 26 gennaio 2021.
  In data 2 aprile 2021, il Comitato Etico ha sospeso la sperimentazione a causa di un evento avverso grave, relativo al primo paziente trattato nell'ambito del protocollo: l'IRCCS ha preso atto della sospensione con Delibera n. 113 del 30 aprile 2021.
  L'AIFA è stata informata dell'evento avverso grave e, verificata l'assenza della registrazione del clinical trial da parte del promotore, ha disposto la sospensione cautelare di tutte le attività connesse al protocollo sperimentale e ha sanzionato il promotore ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003.
  L'IRCCS ha preso atto del provvedimento AIFA e con Delibera del Direttore Generale dell'istituto ne ha ordinato l'esecuzione.
  Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 211 del 2003 nessuna sperimentazione clinica dei medicinali può essere avviata in assenza del parere favorevole del Comitato Etico competente e in presenza di obiezioni motivate da parte dell'AIFA, Autorità competente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, alla quale sia stata presentata la domanda di autorizzazione nella forma prescritta.
  L'imprescindibilità della preventiva autorizzazione risponde ad una istanza di «buona pratica clinica», da intendersi come l'insieme dei requisiti in materia di qualità in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati.
  Non si tratta di un mero requisito formale o amministrativo, bensì del preminente interesse generale di tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio e di garanzia della affidabilità dei dati raccolti, perseguibile soltanto attraverso un controllo indipendente da parte delle Istituzioni e degli organismi a ciò deputati.
  La normativa europea in materia, in particolare il Regolamento (UE) n. 536/2014, distingue chiaramente il ruolo del Comitato Etico, (organismo, indipendente istituito dallo Stato membro), dal ruolo del Promotore (persona, società, istituzione che si assume la responsabilità di avviare e gestire la sperimentazione clinica), stabilendo la necessaria indipendenza del primo rispetto al secondo.
  Si osserva che l'ufficio di segreteria tecnico scientifica deve trasmettere all'AIFA i provvedimenti emanati dal Comitato Etico stesso, ma non può il Comitato Etico sostituirsi al promotore nella presentazione della domanda di autorizzazione all'AIFA, sicché una tale omissione legittimamente è stata contestata all'IIRCCS e successivamente sanzionata da Aifa.
  Il Comitato Etico non è delegato del promotore, bensì organismo di valutazione indipendente, che presta a quest'ultimo soltanto «supporto tecnico e informativo», ove richiesto, senza assumere responsabilità sullo studio.
  Pertanto, allo stato, sulla base delle valutazioni sopra indicate, si ritiene che non possa essere richiesto un procedimento di «riavvio» del protocollo sperimentale sospeso, in assenza della presentazione di idonea istanza di autorizzazione e conseguente procedura di valutazione con esito positivo da parte di AIFA.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

cancro

terapeutica