ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07515

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 16/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/02/2022
Stato iter:
17/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2022
Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 17/02/2022
Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/02/2022

SVOLTO IL 17/02/2022

CONCLUSO IL 17/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07515
presentato da
TRANO Raffaele
testo di
Mercoledì 16 febbraio 2022, seduta n. 639

   TRANO e COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   mediante un esposto depositato presso la procura della Repubblica di Bari, in data 22 dicembre 2020, un avvocato del Foro di Pescara ha segnalato il comportamento del consulente tecnico d'ufficio dottor Samuele Corniola, il cui «atteggiamento infedele», all'interno di un procedimento civile pendente innanzi al tribunale di Bari, sarebbe stato tale da poter inficiare l'obiettivo convincimento del giudice dottor Putignano, che lo aveva nominato per accertare, oltre alle cause del decesso di un minore, avvenuto in seguito a ricovero ospedaliero, eventuali profili di responsabilità sanitaria da parte della struttura ospedaliera – Aoup di Bari;

   nell'atto di giuramento, il consulente è chiamato a svolgere l'incarico seguendo i criteri di «sincerità e completezza», stante la sua funzione «ausiliatrice» del magistrato;

   nella fattispecie suesposta, al contrario, sono apparse oscure le ragioni che hanno indotto il dottor Corniola a redigere una consulenza tecnica, depositata in data 14 settembre 2020, contraddistinta di pareri e interpretazioni apodittiche, non conformi al vero, e certamente rilevanti e decisive ai fini della «corretta» definizione del giudizio per il quale è stato chiamato ad operare, valutazioni fondate su dichiarazioni «arbitrarie», in contrasto con i consolidati e ben noti criteri scientifici e medico-legali in materia di Infezioni correlate all'assistenza (Ica), della letteratura scientifica internazionale e delle circolari ministeriali in materia, nonché della documentazione esistente;

   l'esposto depositato risultava ben circostanziato, nonché supportato da una serie di consulenze tecniche di parte, e si concludeva con espressa richiesta alla procura di Bari di disporre gli opportuni accertamenti e valutazioni in ordine ai fatti esposti;

   il pubblico ministero, dottoressa Chiara Giordano, ha disposto l'archiviazione, in data 9 marzo 2021, iscrivendo tale informativa nel registro modello 45, «fascicolo di atti non costituenti reato», destinato a contenere la registrazione di quegli atti «privi di rilevanza penale», non suscettibili, pertanto, di dare corso alle indagini preliminari e di essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari per l'archiviazione, ma inviati direttamente all'archivio del pubblico ministero;

   all'interno di tale fascicolo, avente come contenuto «doglianze e critiche nei confronti del medico legale Corniola Samuele nominato CTU al fine di accertare le cause del decesso di un minore», tuttavia, non risulta che sia stato svolto alcun tipo di indagine, come emerso in maniera incontrovertibile dal relativo accesso agli atti del fascicolo, effettuato a tale fine;

   la circostanza che tali indagini non siano state svolte, o comunque siano state portate avanti in maniera totalmente inadeguata e/o insufficiente, risulta davvero inquietante e solleva pesanti ombre sull'organizzazione e sul funzionamento della giustizia, creando un grave vulnus ai principi costituzionali che ne garantiscono l'effettività, con l'aggravante che trattasi di un caso di responsabilità medica, possibile causa del decesso di un minore;

   l'eccezionalità e la gravità della vicenda richiede la necessità di inviare gli ispettori ministeriali al fine di relazionare in proposito, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti e le opportune verifiche sul caso, anche a tutela del pubblico interesse, del buon funzionamento e dell'effettività della giustizia –:

   se intenda valutare l'adozione di iniziative di competenza, a carattere ispettivo, con l'urgenza richiesta dalla straordinaria gravità della vicenda.
(5-07515)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-07515

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «… mediante un esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Bari in data 22 dicembre 2020 un avvocato del foro di Pescara ha segnalato il comportamento del consulente tecnico di ufficio ..., il cui atteggiamento infedele all'interno di un procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Bari sarebbe stato tale da potere inficiare l'obiettivo convincimento del giudice... che lo aveva nominato per accertare, oltre alle cause del decesso di un minore avvenuto in seguito a ricovero ospedaliero, eventuali profili di responsabilità sanitaria da parte della struttura ospedaliera – Aoup di Bari; ... il P. M. ... ha disposto l'archiviazione in data 9 marzo 2021, iscrivendo tale informativa nel registro modello 45, fascicolo di atti non costituenti reato, destinato a contenere la registrazione di quegli atti privi di rilevanza penale, non suscettibili pertanto di dare corso alle indagini preliminari e di essere trasmessi al Gip per l'archiviazione, ma inviati direttamente all'archivio dal P.M.; ... l'eccezionalità e la gravità della vicenda richiede la necessità di inviare gli ispettori ministeriali al fine di relazionare in proposito, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti e le opportune verifiche sul caso, anche a tutela del pubblico interesse, del buon funzionamento e dell'effettività della giustizia...» – domandano alla Ministra della Giustizia «... se intenda valutare l'adozione di iniziative di competenza, a carattere ispettivo, con l'urgenza richiesta dalla straordinaria gravità della vicenda ...».
  Al riguardo è stato innanzitutto acclarato, con riferimento alla vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, che il P. M. presso il Tribunale di Bari, con valutazione condivisa dal Procuratore della Repubblica, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto al mod. 45 (relativo ai fatti non costituenti reato), avendo ritenuto che le doglianze contenute nell'esposto non contenessero notizie di reato (procedendo in tal guisa alla cosiddetta auto archiviazione, potere che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al Pubblico Ministero segnatamente nelle ipotesi in cui non venga compiuto alcun atto di indagine nell'ambito di un fascicolo iscritto a mod. 45: cfr. Cass., sez. II, 20 ottobre 2020, in Mass. Uff. n. 279810; Cass., sez. III, 27 gennaio 2014, in Mass. Uff. n. 258594).
  Non può in proposito non rilevarsi che il tema posto nell'interrogazione, in base alla normativa vigente, può essere difficilmente oggetto di un sindacato estrinseco di merito, posto che l'ordinamento non contiene criteri univoci, certi e uniformi che assurgano a parametro per l'esercizio del potere di iscrizione delle notizie di reato e del nominativo dell'indagato nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale (cfr., sul punto, anche la Circolare dell'11 novembre 2016 in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo redatta dal Direttore Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo Dicastero nella parte in cui si evidenziava che «... un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati ...»).
  Invero nella legge del 27 settembre 2021 n. 134, recante «Delega per l'efficienza del processo penale», il legislatore ha stabilito criteri di delega per la introduzione di parametri certi di riferimento, che guidino l'attività di iscrizione nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale («... precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo n. 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni...»). Ne consegue che non sembra al momento possibile enucleare l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari che si sono occupati in qualsiasi veste del summenzionato procedimento tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero di «... iniziative ... a carattere ispettivo …».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

morte

minore eta' civile

procedura civile