ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07430

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: MURA ROMINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/02/2022
Stato iter:
24/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2022
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/03/2022
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/02/2022

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/03/2022

DISCUSSIONE IL 24/03/2022

SVOLTO IL 24/03/2022

CONCLUSO IL 24/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07430
presentato da
MURA Romina
testo presentato
Venerdì 4 febbraio 2022
modificato
Giovedì 24 marzo 2022, seduta n. 664

   MURA, GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 88), come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo nuove competenze prevedendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

   gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del suddetto Fondo, costituito presso l'Anpal;

   in data 9 ottobre 2020 è stato adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 88 in esame, per l'individuazione dei criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa;

   il Fondo mira a innalzare il livello del capitale umano del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza Covid-19 offrendo ai lavoratori l'opportunità di qualificarsi e competere sul mercato del lavoro;

   l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 consente di destinare le risorse previste dal Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale;

   il precedente bando Fondo nuove competenze ha previsto l'esclusione delle aziende che avevano usufruito di altri finanziamenti pubblici per l'abbattimento del costo del lavoro per le stesse ore interessate alla formazione;

   se questa condizione dovesse essere riproposta nel nuovo bando rivolto alle aziende, per aderire al Fondo nuove competenze 2022, verrebbero escluse tutte le aziende presenti nelle regioni del Sud, in quanto molte di queste hanno applicato la «Decontribuzione Sud» prevista dalla legge n. 178 del 2020 –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di impartire gli opportuni indirizzi affinché nel prossimo bando dell'Anpal sia assicurato l'accesso di tutte le imprese che, a vario titolo e in particolare quelle del Sud, beneficino di misure di sostegno per l'occupazione e, comunque, di misure di natura diversa rispetto a quella del potenziamento del capitale umano dei lavoratori interessati.
(5-07430)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07430

  Il quesito oggetto dell'atto di sindacato ispettivo discusso in data odierna merita di essere affrontato al fine di chiarire le perplessità e le criticità avanzate.
  Il Fondo Nuovo Competenze istituito ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 eroga contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dall'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per i quali le ore in riduzione dell'orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. L'utilizzazione del Fondo nuovo competenze, rifinanziato per un ulteriore miliardo per il 2022, si integrano con il Programma GOL, al fine di rafforzare la qualificazione dei lavoratori, soprattutto di quelli più deboli e precari, ai margini del mercato del lavoro soprattutto per carenza di competenze.
  In particolare, dal punto di vista funzionale, il Fondo nuove competenze rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
  Il limite massimo delle ore per lo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.
  L'Avviso pubblicato nel novembre 2020, effettivamente prevede che «Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul Fondo nuove competenze deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici».
  In merito al quesito posto, sentito espressamente anche l'Anpal, non si rileva necessità di interventi correttivi in quanto il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
  Pertanto, nel caso di datori di lavoro che fruiscano di sgravi contributivi o di altri incentivi che incidono sulla retribuzione, non è ammissibile a contributo nell'ambito del Fondo nuove competenze quella parte di costo del lavoro a carico dell'azienda già coperta da altra sovvenzione pubblica. Sono, invece, ammissibili i costi orari per la parte non coperta da sovvenzioni pubbliche. A titolo esemplificativo, si richiama la fattispecie dell'apprendistato, per cui è già prevista, nell'ambito del vigente Avviso del Fondo in parola, l'ammissibilità a contributo del costo orario per la parte non coperta dallo sgravio contributivo previsto dalla normativa in materia.
  Analogamente, la fruizione dell'esonero contributivo Decontribuzione sud di cui all'articolo 1, commi 161-198, della legge n. 178 del 2020, peraltro preesistente al Fondo Nuove Competenze, non ha comportato l'esclusione dalla possibilità di presentare istanza per l'accesso al medesimo Fondo nuove competenze.
  Considerata l'importanza della questione segnalata e il ruolo che riveste lo strumento del Fondo nuove competenze, concludo assicurando che, in sede di predisposizione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, tale aspetto sarà disciplinato al fine di fugare ogni eventuale incertezza. È un impegno del Ministero del lavoro e dell'Anpal.
  Il Ministero del lavoro, infatti, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, ha puntato sugli investimenti in materia di formazione, ritenendo tale asse di intervento uno degli snodi fondamentali per affrontare le trasformazioni dell'economia e garantire un lavoro di qualità. Per questo motivo è importante che lo strumento del Fondo nuove competenze funzioni correttamente per lo scopo cui è diretto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica occupazionale

politica di sostegno

contratto collettivo