Legislatura: 18Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 01/02/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/02/2022
TRASFORMA IL 04/04/2022
TRASFORMATO IL 04/04/2022
CONCLUSO IL 04/04/2022
COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 696-bis del codice di procedura civile disciplina la «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», la cui primaria finalità è appunto quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella di merito;
in materia di responsabilità sanitaria, il procedimento di cui all'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, che richiama il predetto articolo 696-bis del codice di procedura civile, costituisce condizione di procedibilità della domanda di merito, unitamente alla mediazione obbligatoria, anche se in forma non cumulata ma alternativa;
a conclusione della procedura di accertamento tecnico preventivo (Atp), in linea generale, il giudice dovrebbe effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore ed al consulente tecnico di parte ma ciò, stante il silenzio della legge, non sempre avviene; infatti, vi è un orientamento minoritario di alcuni tribunali che ancora effettuano la liquidazione delle spese di lite alla valutazione della soccombenza che resta di esclusiva competenza del giudizio di merito;
la mancata previsione normativa della liquidazione delle spese processuali presupporrebbe che si debba, quindi, necessariamente addivenire ad un giudizio di merito altrimenti le spese di lite non sarebbero liquidate, né liquidabili;
quanto detto potrebbe quindi creare una costrizione, soprattutto in capo alla parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato, sia essa ricorrente che resistente, che non avrebbe più la facoltà di decidere se continuare o meno il giudizio nel merito, ma vi sarebbe quindi costretta per evitare la preclusione al diritto alla liquidazione delle spese di lite;
tale «costrizione» sarebbe contraria al principio di economia processuale che sviluppa il principio di semplificazione, inteso come risparmio di atti e attività processuali non essenziali e porterebbe ad un inutile moltiplicarsi degli stessi, aumentando così il carico della giustizia ed andando contro gli interessi stessi dello Stato;
l'orientamento della Suprema Corte nulla dice riguardo alla mancata prosecuzione del giudizio nel merito, ma si limita ad analizzare la sola ipotesi di liquidazione delle spese in caso di vittoria o soccombenza (ex multis Corte di cassazione, ordinanza n. 35510/2021) –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e delle descritte criticità;
se sia in corso un monitoraggio delle stesse al fine di identificare possibili soluzioni e se intenda promuovere iniziative di carattere normativo o interpretativo per porvi rimedio, rendendo possibile la liquidazione delle spese di lite a conclusione del procedimento di A.t.p. e non del successivo eventuale giudizio di merito.
(5-07426)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):patrocinio
liquidazione delle spese
spese processuali