ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07423

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 01/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07423
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Venerdì 4 febbraio 2022, seduta n. 633

   FERRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;

   ai sensi dell'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, al cui riguardo la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario sia la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della Tari e che occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità;

   ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

   il sistema di determinazione delle tariffe del servizio rifiuti, da oltre un ventennio, era governato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, cosiddetto «metodo normalizzato», che definiva le componenti dei costi e determina le tariffe di riferimento;

   dal 2019 il metodo normalizzato è stato parzialmente modificato dalla delibera Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera) n. 443 del 2019, che ha previsto una metodologia (MTR) per il calcolo dei «costi efficienti», basata tra l'altro, su un nuovo «perimetro» del servizio, ovvero delle componenti di costo che possono essere include nel Piano economico finanziario del gestore (PEF), che costituisce la base di calcolo della Tari;

   i recenti interventi normativi che hanno cambiato il sistema di approvazione delle tariffe Tari attraverso l'introduzione del nuovo metodo MTR – Arera, nonché la nuova procedura di approvazione del Piano economico finanziario, atto prodromico all'approvazione delle tariffe, hanno reso pressoché impossibile rispettare il termine di cui alla legge n. 147 del 2013;

   considerando gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, inoltre l'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, solo per l'anno 2020, i comuni possono approvare le tariffe della Tari anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

   le frequenti deroghe alla disciplina generale per cui il termine ultimo di approvazione della Tari deve coincidere con quello di approvazione del bilancio dimostrano come, nei fatti, sia difficile, se non addirittura impossibile, per i comuni rispettare tale termine, soprattutto in virtù del complesso procedimento ai fini dell'approvazione del PEF e di determinazione delle tariffe Tari –:

   quali iniziative di competenza, anche normative, il Ministro interrogato intenda adottare per consentire ai comuni il rispetto di una tempistica ragionevole, sganciata dal termine di approvazione del bilancio, ed evitare, così, il ricorrere della continua deroga alla regola generale, nei fatti non più rispettabile.
(5-07423)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

rifiuti

imposta ambientale