Legislatura: 18Seduta di annuncio: 631 del 20/01/2022
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/01/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/01/2022
TERZONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto decreto-legge Antifrodi) ha aggiunto il comma 1-ter all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis»;
le Faq pubblicate dall'Agenzia delle entrate il 22 novembre 2021 hanno chiarito che, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, è necessario porre in essere agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto ministeriale Requisiti);
l'articolo 8 del cosiddetto decreto ministeriale Requisiti prevede che, al fine di accedere alle detrazioni:
a) gli interventi «sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti, nei casi e nelle modalità previsti dal decreto stesso, secondo le disposizioni di cui all'allegato A» e che;
b) «tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge (quindi sempre, a seguito del decreto-legge Antifrodi la dichiarazione di congruità»;
l'allegato A al decreto ministeriale Requisiti, per alcune operazioni (ad esempio caldaie di potenza non superiore a 100Kw) prevede che l'asseverazione del tecnico, che comprende la dichiarazione di congruità, può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o installatore;
l'allegato A al decreto ministeriale Requisiti, all'articolo 13.2, prevede che «Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto»;
per la congruità si applica dunque l'allegato I che indica metodo semplice e controllabile con prezzi inferiori a quelli dei prezzari (sostanzialmente una moltiplicazione, ad esempio per le caldaie a condensazione di potenza non superiore a 35kWt, la spesa massima è pari a 200,00 euro kWt); decine di migliaia di imprese e di famiglie italiane hanno bloccato la loro attività, anche con contratti in corso, in attesa di chiarimenti sul tema –:
se il Governo intenda, anche attraverso l'Agenzia delle entrate, chiarire e confermare in tempo utile per l'invio delle Comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro la fine di novembre, che, ai fini del decreto-legge n. 157 del 2021, continuano a trovare applicazione le regole di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto ministeriale Requisiti), e che, di conseguenza, limitatamente agli interventi di cui all'allegato A del decreto ministeriale Requisiti, per i quali l'asseverazione dei requisiti e della congruità può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, sia possibile presentare la dichiarazione richiesta dal decreto-legge n. 157 del 2021.
(5-07411)
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