ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07357

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 626 del 12/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07357
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 12 gennaio 2022, seduta n. 626

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il cosiddetto decreto Semplificazioni 2021 di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sostituisce integralmente il testo originario del comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che gli interventi dei Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e inoltre si prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, opera esclusivamente in determinati casi;

   la Corte d'appello del Tribunale di Milano, in relazione all'installazione di un cappotto termico, nel contesto dei lavori di riqualificazione energetica previsti dal «Superbonus» con la recente sentenza del 30 settembre 2021, ha accolto il ricorso di alcuni condomini che contestano la delibera condominiale, approvata con le maggioranze previste dal comma 9-bis del citato articolo 119, perché l'installazione del cappotto termico avrebbe comportato un'alterazione del decoro architettonico dell'edificio e pertanto nei casi in cui l'aspetto esteriore degli edifici risulta modificato in modo sensibile, alla luce dell'articolo 1120 del codice civile, la contrarietà anche di uno solo dei condomini sarebbe sufficiente a non autorizzare i lavori –:

   dal momento che l'alterazione del decoro architettonico di un edificio costituisce una valutazione sottoposta alle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, se si ritenga adottare iniziative al fine di fornire gli opportuni chiarimenti, per non bloccare molti cantieri in corso d'opera, specificando che la realizzazione dei lavori relativi al «Superbonus» costituiscono comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto possono essere autorizzati ed eseguiti con l'approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
(5-07357)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condominio