ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07343

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 625 del 11/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 12/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/01/2022
Stato iter:
12/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2022
Resoconto BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2022
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 12/01/2022
Resoconto BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/01/2022

DISCUSSIONE IL 12/01/2022

SVOLTO IL 12/01/2022

CONCLUSO IL 12/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07343
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Martedì 11 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 12 gennaio 2022, seduta n. 626

   RIZZETTO, BUCALO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 31 dicembre 2021 è scaduta la copertura dell'indennità di quarantena, che era stata prorogata con il cosiddetto «decreto fiscale» n. 146 del 2021;

   si ritiene urgente rifinanziare questa misura per il 2022; in mancanza, saranno danneggiati economicamente sia lavoratori che imprese;

   tra l'altro, sulla decisione del Governo di escludere il rimborso della quarantena da COVID-19 ai lavoratori, è intervenuto Giovanni Marcantonio, segretario del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, delegato ai rapporti con l'Inps, per segnalare ulteriori criticità che comporta questa decisione;

   da un punto di vista di gestione delle pratiche di lavoro, tale esclusione porterà estreme difficoltà nella compilazione del Libro unico del lavoro, visto che per registrare le assenze si dovrà formalmente ricorrere a ferie, permessi o assenze giustificate, pur non rappresentando la realtà tali inquadramenti;

   ma soprattutto, va considerato che, anche per ragioni di privacy, generalmente dal certificato medico non emerge la circostanza che si tratti di malattia per quarantena o altra motivazione. Solo dopo molti mesi, l'Inps avrà conoscenza del fatto che quel certificato è stato emesso per malattia o quarantena. Dunque, potrebbe accadere che il datore di lavoro disponga, illegittimamente, un licenziamento per superamento del periodo di comporto, in base a dati da lui non conoscibili –:

   se il Governo intenda adottare iniziative normative per rifinanziare l'indennità per quarantena, anche superando le criticità segnalate dai consulenti del lavoro, come esposto in premessa.
(5-07343)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07343

  Il quesito sollevato richiama la necessità di prorogare le disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili introdotte nel corso dell'emergenza sanitaria.
  Come noto, l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto – a fini di tutela dei lavoratori – l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto. La norma, ha, inoltre, esteso l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile e ha previsto che i lavoratori fragili possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità semplificata.
  Il Governo è intervenuto più volte nel corso del 2021 per prorogare tale misura fino al 31 dicembre 2021 e renderla pienamente applicabile, nella consapevolezza che occorresse garantire una tutela indennitaria ai lavoratori colpiti dagli effetti della pandemia, con particolare riferimento ai lavoratori fragili.
  Successivamente, con il decreto-legge n. 221 del 2021, recante la proroga dello stato di emergenza e contenimento epidemia COVID-19, il Governo ha inteso intervenire sull'articolo 26 prorogando il solo comma 2-bis, concernente lo svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori fragili. Non è stata invece prorogata l'indennità di quarantena di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26.
  Tale scelta è stata certamente determinata da una valutazione contingente sullo stadio dell'epidemia, che appariva – solo un mese fa – in fase remissiva, nonché dalla considerazione del positivo andamento della campagna vaccinale e del raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale della popolazione italiana.
  In coerenza con il quadro epidemiologico contingente e con le valutazioni ad esso connesse, con il decreto-legge n. 229 del 2021 il Governo ha altresì introdotto nuove, ulteriori e rilevanti misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato e ai presupposti della quarantena precauzionale, rimodulando o eliminando quest'ultima per i soggetti vaccinati o guariti dalla malattia Covid da 120 giorni o meno.
  Non vi è dubbio che lo scenario attuale, rispetto alle ultime settimane, è notevolmente cambiato. Il quadro pandemico ha infatti registrato un repentino, imprevedibile cambiamento evolutivo, con una recrudescenza dei contagi e la diffusione di nuove varianti del virus.
  In questo nuovo contesto, risulta pertanto opportuno monitorare l'andamento dell'epidemia, che è in costante repentina evoluzione e valutare la fattibilità di un eventuale intervento nella direzione indicata dall'onorevole interrogante.
  Infine, con riferimento alle criticità segnalate sulla gestione delle pratiche, voglio far presente che restano comunque fermi i profili sanzionatori applicabili da parte del personale ispettivo in caso di infedele registrazione dei dati sul libro unico del lavoro. Tale potere è stato, tra l'altro, ampliato e rafforzato, a seguito dell'intervento normativo attuato con l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha integralmente sostituito l'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia infettiva