ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07331

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 625 del 11/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2022
Stato iter:
12/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2022
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/01/2022
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2022

SVOLTO IL 12/01/2022

CONCLUSO IL 12/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07331
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

   OSNATO, ALBANO, BIGNAMI e BELLUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il protrarsi della crisi sanitaria da COVID-19 ha costretto molti cittadini ad affrontare disagi e difficoltà sempre crescenti che la situazione pandemica ha prodotto sulla salute e sul benessere delle persone;

   con l'obiettivo di offrire un aiuto mirato a chiunque si trovi in una condizione di stress o di fragilità emotiva dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono nate molte situazioni in cui ascolto e sostegno di professionisti di vario tipo, tra cui medici, psicologi, psichiatri, hanno dato il loro servizio non più in presenza ma «a distanza», o meglio «da remoto»;

   l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concede l'esenzione Iva alle «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza» e, ad oggi, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si provvede al pagamento dell'imposta di bollo sui documenti mediante l'applicazione di contrassegni sostitutivi le marche da bollo;

   molti professionisti procederanno all'invio delle fatture ai propri clienti anche attraverso il servizio postel, mail e fax e conseguentemente non sarà più possibile per loro apporre le marche da bollo sui suddetti documenti;

   il decreto ministeriale 7 giugno 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ha previsto la possibilità di autorizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per i documenti di cui all'articolo 13 della prima parte della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, così come modificata dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 –:

   quali iniziative intenda adottare affinché si autorizzi l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale come descritto in premessa, anche indipendentemente dal numero dei documenti emessi e dall'importo del fatturato dell'emittente il documento.
(5-07331)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07331

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, nel rilevare come il ricorso frequente a medici, psicologi e psichiatri a seguito delle problematiche insorte per l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato un servizio, da parte dei citati professionisti, non più in presenza ma «da remoto», richiamano l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il quale prevede l'esenzione IVA per le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza» e che ad oggi, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si provvede al pagamento dell'imposta di bollo sui documenti sanitari mediante l'applicazione di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo.
  Gli Onorevoli interroganti, in considerazione del fatto che molti di tali professionisti procederanno all'invio delle fatture ai propri clienti anche mediante servizi telematici, evidenziano che non sarà più possibile apporre le marche su tali documenti e pertanto, valutato che il decreto ministeriale 8 giugno 1973 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevede la possibilità di autorizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per i documenti di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiedono di sapere quali procedure si intendano attuare affinché si autorizzi l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anche prescindendo dal numero dei documenti emessi e dall'importo dichiarato in fattura.
  Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria osservano quanto segue.
  Per le fatture emesse dai professionisti del settore sanitario in modalità cartacea e inviate tramite strumenti elettronici, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, richiedendo la specifica autorizzazione all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio valuta la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all'entità del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all'imposta, allo scopo di valutare l'utilità per il contribuente all'utilizzo della modalità di assolvimento virtuale e l'adeguatezza delle garanzie per l'Amministrazione finanziaria.
  Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 2015 è stata superata l'indicazione fornita dalla circolare n. 49 del 1987, secondo cui l'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale poteva essere concessa «per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui». Pertanto, non assume più rilevanza l'importo del tributo da versare, né, di per sé, l'ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

imposta di bollo