ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07330

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 625 del 11/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2022
Stato iter:
12/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2022
Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/01/2022
Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2022

SVOLTO IL 12/01/2022

CONCLUSO IL 12/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07330
presentato da
GIACOMETTO Carlo
testo di
Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

   GIACOMETTO e MARTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il codice nazionale o codice amministrativo catastale (o, impropriamente, codice catastale) è un codice identificativo univoco assegnato a ogni comune italiano. Tale codice, composto da una lettera e tre cifre, è assegnato oggi dall'Agenzia delle entrate;

   il codice nazionale è importante in quanto è usato nel codice fiscale, che identifica tutte le persone fisiche residenti in Italia: nel codice fiscale è infatti contenuto anche il comune di nascita dell'individuo, espresso appunto tramite il suo codice nazionale;

   molti cittadini hanno nel codice fiscale, un codice nazionale ormai obsoleto, perché sono nati in comuni che non esistono più per via di accorpamenti, fusioni e divisioni di altri comuni. Per fare un esempio: Brusasco-Cavagnolo (Torino) oggi non più esistente aveva un codice catastale B226, mentre oggi Cavagnolo ha C369 e Brusasco B225;

   capita molto più spesso di quanto si pensi che ai portatori di codici catastali obsoleti sia precluso l'accesso ad alcune banche dati, che banalmente non riconoscono il codice. Il caso classico è presso gli uffici postali;

   un problema analogo si creò nel 1989, a seguito della normalizzazione dei codici fiscali di tutti i cittadini italiani, allorquando l'Agenzia delle entrate non inserì, tra gli allora 8.100 comuni italiani, i 136 comuni dell'Istria, Fiume e Dalmazia e le tre relative Province di Fiume, Pola e Zara, che tra il 1920 ed il 1947 appartenevano all'Italia. Con la legge n. 54 del 1989 si stabilì l'obbligo di riportare unicamente il nome del comune di nascita e l'Agenzia delle entrate modificò i software in modo da riconoscere i codici dei suddetti comuni come appartenenti a cittadini italiani –:

   quali iniziative intenda adottare per evitare disagi ai cittadini che abbiano nel proprio codice fiscale il codice di comuni non più esistenti.
(5-07330)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07330

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano le difficoltà riscontrate da molti cittadini, con riferimento all'accesso ad alcune banche dati e presso gli uffici postali, a seguito del mancato riconoscimento del codice fiscale. Ciò in quanto lo stesso riporta, nella sua composizione, il codice amministrativo catastale di comuni non più esistenti a seguito di accorpamenti, fusioni e divisioni di altri comuni.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare disagi ai cittadini che abbiano nel proprio codice fiscale il codice di comuni non più esistenti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il Ministero dell'interno ha più volte confermato il principio fondamentale della «cristallizzazione» del luogo di nascita dei cittadini al momento del verificarsi dell'evento (in tal senso si veda la circolare 8 giugno 1978, n. 8, ripresa successivamente dalla circolare 11 luglio 2006, n. 27).
  Secondo tale principio, l'atto di nascita, i documenti e le certificazioni di stato civile e d'anagrafe devono contenere l'indicazione del luogo di nascita che, per le norme in vigore, è il comune, così come individuato al momento dell'evento, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi, che non assumono rilievo.
  Inoltre, secondo gli articoli 11 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, il luogo di nascita dei cittadini italiani deve sempre essere riportato come indicato nell'atto originale di nascita, poiché tale indicazione è strettamente connessa al momento in cui l'evento si è verificato. Del resto, secondo le norme in materia, l'atto medesimo – da cui devono essere estratte tutte le informazioni personali relative all'interessato – non può essere modificato in nessun caso, tranne che per correzione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, degli errori materiali di scrittura, eventualmente individuati nella redazione dell'atto stesso, come prevede l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
  Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate – nell'attribuire il codice fiscale, contenente anche il codice catastale del comune di nascita – non può prescindere da tali riferimenti normativi e, quindi, nei propri archivi e nelle proprie certificazioni, riporta il comune come individuato al momento della nascita del cittadino.
  Peraltro, proprio per consentire a tutti gli enti pubblici, ma anche a soggetti privati, di verificare con tempestività se un codice fiscale comunicato da un cittadino sia corretto, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione sia servizi di cooperazione informatica che servizi web che permettono, rispettivamente, la predetta verifica a livello massivo e puntuale.
  Ulteriore servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in area libera nel proprio sito internet è quello di verifica del codice catastale dei comuni, anche storicizzato (cosiddetto «archivio comuni e stati esteri»).
  I problemi evidenziati dai cittadini potrebbero, dunque, derivare dall'utilizzo, da parte soprattutto di aziende private, di software di mercato che – partendo dai dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) – simulano il calcolo del codice fiscale, omettendo poi di effettuare le debite verifiche della sua correttezza e veridicità mediante i sopra richiamati servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

codice amministrativo

cittadino della Comunita'