ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07329

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 625 del 11/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2022
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2022
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2022
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2022
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2022
Stato iter:
12/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2022
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/01/2022
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2022

SVOLTO IL 12/01/2022

CONCLUSO IL 12/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07329
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate, con circolare 8 luglio 2020, 19/E, nella sezione dedicata al Sismabonus, fa riferimento alle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e alle modalità per l'attestazione di cui al decreto dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto ministeriale del 7 marzo 2017, n. 65;

   in particolare, per l'ammissibilità al beneficio fiscale la guida, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede come condizione necessaria il requisito previsto dall'articolo 3 del succitato decreto ministeriale n. 58 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia stata presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico;

   il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, correggendo la rigidità del precedente testo, ha previsto la possibilità che l'asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori;

   tuttavia, dal momento che il citato decreto non precisa che la norma dispone anche per il pregresso, l'Amministrazione finanziaria la starebbe applicando ex nunc, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del citato decreto n. 24 del 2020 (16 gennaio 2020) e generando così disparità di trattamento tra i contribuenti, ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali ed in particolare del «Superbonus»;

   molti cittadini stanno ricevendo, da parte dell'Agenzia delle entrate, richieste di documentazione e contestazione del «Sismabonus» inserito nella dichiarazione dei redditi, seppure le attestazioni del miglioramento del rischio sismico siano valide ma trasmesse al comune dopo la data di presentazione del titolo abilitativo e prima dell'inizio lavori;

   a parere degli interroganti è evidente che si tratta di un errore di natura formale, dal quale non può derivare la decadenza dal beneficio del «Sismabonus» e la richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria di restituzione di somme importanti, delle quali spesso i contribuenti non dispongono e alle quali potrebbe sommarsi anche la sanzione del 30 per cento al momento dell'accertamento finanziario –:

   quali iniziative si intendano adottare per porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa, anche prevedendo l'applicazione del citato decreto ministeriale n. 24 del 2020 alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, chiarendo comunque che in ogni caso resta esclusa la decadenza dal beneficio fiscale rientrando tale fattispecie nei casi di errore formale.
(5-07329)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07329

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla modalità operative di fruizione del cosiddetto Sismabonus.
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 119, comma 13, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020, è previsto che sia soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
  Il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, al fine di correggere la rigidità del precedente decreto, ha previsto che l'asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori.
  Tuttavia, il citato decreto ministeriale n. 24 del 2020 non precisa che la norma si applichi retroattivamente con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria «la starebbe applicando ex nunc, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del citato decreto n. 24 del 2020 (16 gennaio 2020)» generando, così, una disparità di trattamento tra i contribuenti ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali e in particolare del Superbonus.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono l'applicazione delle novità procedimentali introdotte dal citato decreto anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020 preservando comunque la possibilità di fruizione del beneficio fiscale anche nel caso che l'asseverazione del professionista sia trasmessa al comune dopo la presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), attualmente (dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24) prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, che: «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
  Prima delle modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva, invece, che per l'accesso alle detrazioni occorresse che la predetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sismabonus). Tale indicazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2020, n. 19/E e, da ultimo, nella circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.
  Successivamente, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, nella citata circolare n. 7/E del 2021 è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
  Ciò vale, tuttavia, con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, in assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.
  Le predette modalità riguardano anche la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, atteso che, nell'ambito degli interventi ammessi alla predetta detrazione, il comma 4 del citato articolo 119 espressamente richiama gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
  Con riferimento a tale agevolazione, con riguardo agli interventi antisismici, ai sensi del comma 13 dell'articolo 119, è stabilito, ai fini della detrazione, nonché ai fini dell'opzione per la cessione e per lo sconto di cui all'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, che l'efficacia dei suddetti interventi per la riduzione del rischio sismico sia asseverata in base alle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 58 del 2017.
  Tanto premesso, una eventuale modifica normativa nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potrà essere più correttamente valutata dal competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella cui competenza primaria rientra il decreto ministeriale n. 58 del 2017.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

sismologia

sisma