ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07328

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 625 del 11/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2022
Stato iter:
12/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2022
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/01/2022
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2022

SVOLTO IL 12/01/2022

CONCLUSO IL 12/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07328
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

   CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto per i dirigenti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata che lavorano per le imprese operanti nel settore finanziario un'aliquota addizionale dell'Irpef nella misura del 10 per cento, da calcolarsi sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione;

   la sopra menzionata disposizione – come risulta dal comma 1 – è stata prevista «in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options»);

   tuttavia, sin dall'entrata in vigore di tale norma, si riscontrano rilevanti dubbi interpretavi e criticità in merito all'ambito di applicazione della medesima che hanno condotto a molteplici contenziosi in materia: sotto il profilo soggettivo, in mancanza di un'espressa definizione di «settore finanziario» – in sede di commento alle novità introdotte dal sopracitato decreto-legge n. 78 del 2010 – l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 4/E/2011, aveva precisato che tale disposizione dovesse applicarsi anche a «le banche nonché, ad esempio, le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali»;

   successivamente, l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 106/2018, nonostante le intervenute modifiche legislative nel settore finanziario, ha continuato a ritenere che il rinvio operato dalle norme fiscali al decreto legislativo n. 87 del 1992 (vigente ratione temporis e oggi abrogato) dovesse essere interpretato in senso «statico» e restare, quindi, valido nonostante le intervenute modifiche;

   sotto il profilo oggettivo, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, ha ritenuto corretto applicare, a partire dal 17 luglio 2011, la sopracitata addizionale sull'intero importo della componente variabile di retribuzione e non, come previsto dal primo comma, sull'importo della componente variabile di retribuzione che eccede del triplo rispetto alla componente fissa –:

   quali siano gli orientamenti del Governo in relazione agli effetti applicativi e di finanza pubblica della sopracitata disposizione, nell'ottica di prevedere l'abrogazione del prelievo addizionale di cui alla norma sopramenzionata, tenuto conto dell'ormai mutato contesto politico-economico rispetto a quanto descritto in premessa e tale da rendere del tutto anacronistica la citata misura, nonché foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori altamente qualificati.
(5-07328)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07328

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano la sussistenza di criticità interpretative in ordine all'applicazione della disciplina fiscale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha introdotto, per i dirigenti ed i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata che lavorano per le imprese operanti nel settore finanziario, l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10 per cento da calcolarsi sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.
  Gli Onorevoli evidenziano che sin dall'introduzione della citata disposizione sono insorti dubbi interpretativi in merito all'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina fiscale in argomento e chiedono, pertanto, quali siano gli orientamenti del Governo in relazione agli effetti applicativi e di finanza pubblica della misura che a parere degli Interroganti, appare anacronistica e foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori ampiamente qualificati.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In merito all'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina introdotta dal menzionato articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, si fa presente che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è entrato in vigore l'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, che reca la definizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione finanziaria.
  Più in particolare, ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del citato articolo 162-bis del TUIR:

  «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

   a) intermediari finanziari:

    1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

    2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

   b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari…».

  Pertanto, la risposta ad istanza di interpello n. 106/2018 citata dagli Onorevoli interroganti non deve ritenersi più attuale, nella parte in cui fa riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per definire le imprese operanti nel settore finanziario.
  In merito poi all'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale in commento, si osserva che l'articolo 23, comma 50-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è intervenuto sull'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo l'introduzione di un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale per i compensi erogati sotto forma di bonus e stock option di cui al comma 1, l'addizionale si applica «sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Lo stesso articolo 23, al comma 50-ter, dispone che la modifica normativa si applica alle componenti variabili della retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 111 del 2011.
  Con circolare 5 agosto 2011, n. 41/E, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti delle modifiche apportate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la descritta modifica normativa ha l'effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l'addizionale del 10 per cento, dato che la base imponibile è ora pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione e che il rinvio ai «compensi di cui al comma 1» del medesimo articolo 33 è operato esclusivamente al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, sia sotto il profilo soggettivo (dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore), sia sotto il profilo oggettivo (componenti variabili della retribuzione – bonus e stock options).
  Quanto, poi, al rilievo espresso dagli Onorevoli interroganti circa il mantenimento della disposizione che sarebbe tra l'altro, «foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori altamente qualificati», è opportuno segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 16 luglio 2014, n. 201, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
  In ultimo, sotto il profilo finanziario si evidenzia che dall'analisi dei versamenti effettuati mediante F24 dei codici tributo individuati per l'addizionale all'Irpef su compensi erogati a titolo di bonus e stock options risulta un'estrema variabilità degli importi annui.
  Ad ogni buon conto, considerando l'ammontare dei versamenti per il 2020, che ad oggi rappresenta il dato più completo, l'ipotesi di abrogazione dell'addizionale a partire dall'anno 2022 determinerebbe una perdita di gettito annuo di circa 22 mila euro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

retribuzione del lavoro

holding