ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07157

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 604 del 26/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: ANGIOLA NUNZIO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 25/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2021
Stato iter:
01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/12/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/12/2021
Resoconto ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/11/2021

DISCUSSIONE IL 01/12/2021

SVOLTO IL 01/12/2021

CONCLUSO IL 01/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07157
presentato da
ANGIOLA Nunzio
testo di
Venerdì 26 novembre 2021, seduta n. 604

   ANGIOLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha previsto che, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutti coloro che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il 30 aprile 2021, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (elaborate entro il 31 dicembre 2020) ed al 31 dicembre 2018 (elaborate entro il 31 dicembre 2021). La definizione, quale aiuto di Stato, può essere fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni;

   nonostante l'articolo 5 del cosiddetto decreto-legge Sostegni risulti disporre una procedura automatica, avendo l'Amministrazione Finanziaria l'onere di inviare al contribuente la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare, determinato al netto di sanzioni e delle ulteriori somme aggiuntive, il successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021 ha introdotto un adempimento a carico del contribuente. Secondo la disposizione attuativa, per il perfezionamento e, di conseguenza, l'efficacia della definizione, non è sufficiente il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e degli eventuali contributi previdenziali, ma è necessario presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021;

   l'autodichiarazione, mediante la quale si attesta l'esistenza delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C91I/01», era stata estesa alla definizione in commento in sede di conversione del decreto-legge Sostegni. L'impianto normativo, tuttavia, non condizionava l'efficacia delle misure agevolative espressamente elencate alla presentazione dell'autodichiarazione. In questo senso, l'Amministrazione Finanziaria ha trasformato un requisito, comunque necessario, in un adempimento a pena di inefficacia non previsto dalla normativa;

   inoltre, il provvedimento citato non indica le modalità mediante le quali il contribuente che intenda accettare la proposta di definizione possa assolvere all'onere dichiarativo introdotto; il provvedimento si limita a disporre che l'autodichiarazione vada presentata entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuata dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento;

   in tale contesto, è necessario considerare che l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge Sostegni prevede, a proposito dell'autodichiarazione richiamata dal provvedimento, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, fossero stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica;

   tale decreto non è stato ancora attuato –:

   quando intenda adottare il decreto attuativo sopra citato, e, nell'attesa di tale decreto, se intenda chiarire se i contribuenti debbano presentare l'autodichiarazione ai fini del perfezionamento e dell'efficacia della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
(5-07157)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07157

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021 che ha previsto la definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (elaborate entro il 31 dicembre 2020) ed al 31 dicembre 2018 (elaborate entro il 31 dicembre 2021), per tutti coloro che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il 30 aprile 2021.
  L'Onorevole evidenzia che, nonostante l'articolo 5 del cosiddetto decreto-legge Sostegni disponga una procedura automatica, avendo l'Amministrazione Finanziaria l'onere di inviare al contribuente la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare, determinato al netto di sanzioni e delle ulteriori somme aggiuntive, il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021 ha introdotto un adempimento a carico del contribuente, subordinandone l'inefficacia della procedura di definizione in argomento.
  Si tratta dell'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021 mediante la quale si attesta l'esistenza delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C911/01».
  A proposito dell'autodichiarazione richiamata dal provvedimento, l'Onorevole segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del citato decreto-legge Sostegni, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di attuazione delle misure agevolative configurabili come aiuti alle condizioni e nei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  Tale decreto non è stato ancora attuato.
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di sapere: «quando si intenda adottare il decreto attuativo sopra citato, e, nell'attesa di tale decreto, se si intenda chiarire se i contribuenti debbano presentare l'autodichiarazione ai fini del perfezionamento e dell'efficacia della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020. L'agevolazione consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità.
  La misura agevolativa in argomento (articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto «Sostegni») è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione C(2021)7521 del 15 ottobre 2021, con la quale è stato ritenuto compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il complessivo regime di aiuti notificato dall'Italia nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), e successive modifiche».
  Pertanto, dal momento che l'efficacia della definizione in argomento è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla predetta disciplina degli aiuti di Stato, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41/2021, al fine di attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni.
  Infatti, giova ricordare che l'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (attualmente in conversione – Atto Senato n. 2426) ha modificato il comma 13 dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 41/2021, al fine, in particolare, di ricomprendere la misura agevolativa di cui trattasi tra quelle in esso elencate, per le quali operano – in particolare – le disposizioni di cui ai successivi commi 14 e 15 del citato articolo 1 (possibilità per i beneficiari delle misure di avvalersi delle condizioni di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo» mediante presentazione di una apposita autodichiarazione attestante l'esistenza di tali condizioni).
  Pertanto, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, emanato ai sensi del articolo 1 comma 11 del citato decreto-legge n. 41 del 2021, ha sostanzialmente ribadito le condizioni di perfezionamento e di efficacia già previste dalla norma, richiamando, al contempo, un adempimento dichiarativo, ovvero l'autodichiarazione, già previsto dall'articolo 1, commi 14 e 15, dello stesso decreto-legge n. 41
  Tale adempimento riguarda tutti gli aiuti COVID elencati nel comma 13 dell'articolo 1 del citato DL Sostegni e richiede che il contribuente attesti il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework per consentire all'Agenzia delle Entrate di svolgere le opportune attività di monitoraggio e verifica, necessarie anche al fine di scongiurare eventuali procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
  Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia, successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 41 del 2021 il cui iter è in fase conclusiva.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

economia

autonomia

contribuente