ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07128

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CECCANTI STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 24/11/2021
Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/11/2021
Resoconto CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/11/2021
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 25/11/2021
Resoconto CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/11/2021

SVOLTO IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07128
presentato da
CECCANTI Stefano
testo di
Mercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

   CECCANTI e GRIBAUDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 13 ottobre 2021 è scaduto il termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale sulla Gazzetta Ufficiale della approvazione in via definitiva della legge di revisione costituzionale che ha riconosciuto a tutte le persone comprese tra i 18 e i 25 anni, circa quattro milioni di elettori, il diritto di voto al Senato della Repubblica;

   come è noto infatti, entro tre mesi dalla pubblicazione di un testo di revisione costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti la Camera o il Senato, ma inferiore ai due terzi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare;

   non essendovi stata nessuna richiesta di referendum nell'arco temporale previsto dalla legge, il testo è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre ed è entrato in vigore il 4 novembre;

   questa legge ha consentito non solo un'importante estensione dei diritti politici ad una fetta sensibilmente più ampia di popolazione, ma al tempo stesso ha allontanato definitivamente il rischio che si possano verificare maggioranze disomogenee tra Camera e Senato;

   questi 4 milioni di giovani elettori dovrebbero dunque essere chiamati a votare per la prima volta al prossimo rinnovo del Senato della Repubblica previsto, in caso di scadenza naturale della legislatura, per il mese di marzo del 2023;

   tuttavia, non è chiaro quale debba essere la disciplina applicabile nel periodo intercorrente da qui al prossimo rinnovo del Senato qualora dovesse ricorrersi ad una elezione suppletiva –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a sensibilizzare il corpo elettorale interessato dalle nuove disposizioni, nonché se non ritenga utile l'adozione di ogni iniziativa di competenza volta a chiarire l'applicabilità della nuova disciplina anche in caso di elezioni suppletive.
(5-07128)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-07128

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per chiarire i profili applicativi della nuova disciplina in materia di elettorato attivo, che ha riconosciuto il relativo diritto per l'elezione del Senato ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
  Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 13 luglio 2021, è stato pubblicato li testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».
  Poiché nel termine di tre mesi dalla suddetta pubblicazione non sono intervenute domande di referendum popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, il testo in questione, da considerarsi definitivamente approvato, ha acquisito piena efficacia quale legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.
  In particolare, la legge – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 20 ottobre 2021 ed entrata in vigore il successivo 4 novembre – ha modificato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, rimuovendo la previsione secondo la quale per poter esercitare il diritto di voto ai fini della elezione del Senato della Repubblica occorreva avere superato il venticinquesimo anno di età.
  Un punto importante da sottolineare è che la disposizione in parola risulta essere d'immediata e diretta applicazione.
  Pertanto si assicura che in caso di dichiarazione di vacanza di un seggio di Senatore eletto in un collegio uninominale, con la conseguente indizione di elezioni suppletive in tale collegio, si provvederà a predisporre tempestivamente apposite circolari e direttive ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di garantire anche ai neo-diciottenni sin da subito l'esercizio dell'elettorato attivo costituzionalmente tutelato per l'elezione del Senato della Repubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elettorato

approvazione della legge

diritti politici