ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 598 del 18/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIACCONE ANDREA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
MINARDO ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/11/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07101
presentato da
GIACCONE Andrea
testo di
Giovedì 18 novembre 2021, seduta n. 598

   GIACCONE, MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, DURIGON, LEGNAIOLI, MINARDO, MOSCHIONI e PAROLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza, individua i requisiti necessari per accedere al beneficio;

   con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per richiedere il reddito, un soggetto deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

   con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare del beneficiario non deve superare i limiti previsti dal medesimo articolo 2, definiti ai sensi dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

   l'articolo 2 precisa altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di consentire la verifica della composizione del nucleo familiare e della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali;

   la certificazione non è richiesta esclusivamente: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le medesime certificazioni, così come definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   il decreto ministeriale 21 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2019, in attuazione della disposizione citata, anziché individuare con esattezza i Paesi per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni, ha indicato i soli Paesi i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza, sono tenuti a produrre la certificazione, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini Isee;

   il decreto ministeriale ha quindi seguito un criterio diametralmente opposto rispetto a quello indicato nella fonte primaria, giungendo secondo gli interroganti al paradosso di svuotare di contenuto la norma, avendo di fatto esentato i cittadini di quasi tutti i Paesi del mondo dall'obbligo di produrre la documentazione richiesta –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale richiamato in premessa, affinché le norme di attuazione si pongano in stretta continuità con la norma primaria di riferimento, senza violarne lo spirito.
(5-07101)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno

cittadino straniero

Unione europea