ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 595 del 15/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 13/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/11/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07076
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Lunedì 15 novembre 2021, seduta n. 595

   FERRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019, introduce una sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo ai concessionari della gestione e riscossione delle entrate, per le imprese esercenti esclusivamente servizi strumentali alla riscossione delle entrate locali;

   detta disposizione prevede, nel termine di 180 giorni, l'adozione – in realtà, mai intervenuta – di un decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie, che dovrebbe definire disposizioni generali sui criteri di iscrizione obbligatoria nella sezione separata dell'albo di cui sopra;

   il successivo comma 807 contempla requisiti di capitale minimo per le imprese esercenti i servizi strumentali alla riscossione delle entrate;

   allo stato, risultano iscritti all'albo i concessionari della gestione e riscossione delle entrate, mentre non lo sono – perché originariamente a ciò non tenuti ed in quanto la suddetta previsione non è stata attuata – le imprese esercenti esclusivamente servizi strumentali alla riscossione;

   la mancata emanazione dell'anzidetto decreto ha determinato gravi difficoltà di accesso al mercato per le imprese esercenti esclusivamente i servizi strumentali alla riscossione delle entrate, che non hanno potuto chiedere di essere iscritte; accade, infatti, che taluni enti locali bandiscano gare per meri servizi strumentali, precludendo loro la partecipazione, stante il difetto di tale requisito;

   per sopperire transitoriamente a tale problematica sono state emanate due risoluzioni, la n. 4/DF le n. 9/DF del 2021, che contemplano un regime di iscrizione provvisoria per le imprese, purché in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 289 del 2000 (relativo all'albo dei concessionari), nonché dei requisiti finanziari specificamente previsti dal citato articolo 1, comma 807; tuttavia, si prevede che le imprese esercenti solo i servizi strumentali alla riscossione debbano richiedere, in vista della partecipazione ad ogni singola gara, l'attestazione dell'iscrizione provvisoria;

   risulta per l'interrogante irrazionale la mancata previsione di una efficacia temporale, protratta per un determinato periodo, di tale attestazione di iscrizione provvisoria; oltretutto, non ne sono definiti i tempi di rilascio, con gravi – quanto evitabili – difficoltà per le imprese in vista della loro partecipazione alle gare;

   sarebbe opportuno prevedere, nelle more dell'attuazione della legge e dell'istruttoria propedeutica all'iscrizione, che una regolare richiesta di iscrizione, corredata dall'autodichiarazione dei requisiti, produca l'effetto legittimante, come, ad esempio, è stato previsto per l'iscrizione alla cosiddetta white list antimafia;

   inoltre, non è indicata chiaramente la documentazione da fornire per l'iscrizione provvisoria, né, sotto altro aspetto, risulta chiaro se la capitalizzazione di utili non distribuiti sia sussumibile nel concetto di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria;

   pertanto, occorre, secondo l'interrogante:

    a) adottare senza indugio un'ulteriore risoluzione, che, in sostituzione delle precedenti:

     (i) indichi in dettaglio la documentazione da fornire per l'iscrizione provvisoria;

     (ii) chiarisca che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capitale minimo, la capitalizzazione di utili non distribuiti costituisce versamento di capitale in denaro;

     (iii) disponga che – nelle more della adozione del decreto previsto dal citato articolo 1, comma 805 – la domanda di iscrizione provvisoria, corredata dall'autocertificazione dei requisiti, legittimi una volta per tutte alla partecipazione alle gare;

    b) adottare quanto prima l'indicato decreto attuativo per rendere possibili le iscrizioni a regime e, in funzione di ciò, dare corso ad una preliminare fase di interlocuzione con le imprese interessate, tenendo conto di eventuali contributi utili –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per superare quelli che appaiono all'interrogante gli indicati profili di irragionevolezza dell'attuale assetto, fonte di possibile danno per le imprese interessate e, pertanto, di possibile contenzioso.
(5-07076)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso al mercato

liberalizzazione del mercato

societa' di servizi