ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 595 del 15/11/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/10497
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/11/2021
Stato iter:
08/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/03/2022
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/11/2021

DISCUSSIONE IL 08/03/2022

SVOLTO IL 08/03/2022

CONCLUSO IL 08/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07072
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Lunedì 15 novembre 2021, seduta n. 595

   L'ABBATE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il cosiddetto «Bonus Investimenti sud» introdotto dalla legge n. 208 del 2015 prevede l'assegnazione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

   con circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate individua quali destinatari, di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in base all'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;

   la posizione dell'Agenzia delle entrate preclude quindi l'accesso all'incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir e non collima col tenore letterale della norma che non opera preclusioni in virtù della tipologia di reddito determinata dall'impresa, ma che prevede l'attribuzione del credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, operando esclusivo riferimento alla nozione di impresa nell'accezione civilistica alla quale è riconducibile anche l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;

   nel comparto agricolo la tipologia imprenditoriale titolare di reddito agrario, costituita da imprese individuali e società semplici agricole non soggette all'articolo 55 del Tuir rappresentano la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

   nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, la norma specifica che il beneficio può essere goduto nel regime «de minimis» cui sono soggette tutte le imprese agricole senza alcuna differenziazione reddituale –:

   se i Ministri interrogati non intendano urgentemente fornire un chiarimento circa la disciplina di cui in premessa, finalizzato ad evitare che alle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sia precluso l'accesso alla agevolazione in parola.
(5-07072)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07072

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al cosiddetto «Bonus Investimenti sud» introdotto dalla legge n. 208 del 2015, che consiste in un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  In relazione a tale agevolazione, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l'Agenzia delle entrate individua quali destinatari di tale beneficio, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in base all'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
  A parere dell'Onorevole interrogante detto orientamento dell'Agenzia delle entrate, precludendo l'accesso all'incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, non collima con il tenore letterale della norma che non opera preclusioni in virtù della tipologia di reddito determinata dall'impresa.
  La disciplina della legge n. 208 del 2015 prevede l'attribuzione del credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, operando esclusivo riferimento alla nozione di impresa nell'accezione civilistica alla quale è riconducibile anche l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  L'Onorevole evidenzia altresì che, nel comparto agricolo, la tipologia imprenditoriale titolare di reddito agrario, costituita da imprese individuali e società semplici agricole non soggette all'articolo 55 del Tuir, rappresenta la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese.
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di fornire un chiarimento circa la disciplina di cui in premessa, finalizzato ad evitare che alle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sia precluso l'accesso all'agevolazione in parola.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone agevolabili.
  Ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, tale credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno in argomento è riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».
  Sotto il profilo soggettivo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, sono destinatari dell'agevolazione in argomento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
  In base a tale ultima disposizione, sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
  Per esercizio di imprese commerciali, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 32 del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
  L'articolo 55 del TUIR dispone che «sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa».
  Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi che, in base alla disciplina delineata dalla legge n. 208 del 2015, i soggetti imprenditori individuali, titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, che non realizzano, sotto il profilo fiscale, redditi d'impresa, ai sensi del menzionato articolo 55 del TUIR, non possono rientrare nella categoria dei beneficiari dell'agevolazione in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta