ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 591 del 09/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: MARTINO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/11/2021
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/11/2021
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/11/2021
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/11/2021
Stato iter:
10/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/11/2021
Resoconto PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/11/2021
Resoconto PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/11/2021

SVOLTO IL 10/11/2021

CONCLUSO IL 10/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07036
presentato da
MARTINO Antonio
testo di
Martedì 9 novembre 2021, seduta n. 591

   MARTINO, SQUERI, PORCHIETTO, CATTANEO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 1° gennaio 2012 sono state abrogate, per contrasto con il diritto comunitario, le addizionali all'accisa sull'energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto- legge n. 511 del 1988, senza disporre alcuna procedura di rimborso per le addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate nel 2010-2011;

   successivamente – con le sentenze n. 27101 e 27099 del 2019 – la Corte di cassazione ha stabilito la loro illegittimità e rimborsabilità, affermando che il consumatore, non è legittimato a richiedere il rimborso dell'addizionale direttamente allo Stato, che è estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso, ma ha diritto ad agire davanti al giudice civile per la ripetizione dell'indebito, il fornitore, sua volta, può presentare istanza di rimborso allo Stato solo nel caso in cui il cliente abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato la ripetizione dell'indebito;

   si è così creata una situazione, per cui il cliente non ha diritto a richiedere il rimborso direttamente allo Stato, ma dovrebbe agire in giudizio contro il fornitore per ottenere una sentenza che lo condanni alla ripetizione dell'indebito;

   il fornitore, per ottenere diritto al rimborso dello Stato, dovrebbe opporsi alle richieste di restituzione dell'accisa fatte dai clienti per costringerli a citarlo in giudizio ed ottenere il passaggio in giudicato di una sua sentenza di condanna che lo legittimerebbe, a chiedere il rimborso allo Stato;

   in questa ipotesi il fornitore si troverebbe a dover anticipare ingenti somme di denaro che lo Stato ha già incassato, somme che complessivamente arrivano a circa 3,4 miliardi di euro, altre alla mole di spese legali. Ciò costituisce un serio pericolo per la solidità economica di tutte le società fornitrici;

   il tribunale di Torino, in data 20 aprile 2021, accogliendo l'istanza di Iren Energia per il rigetto di una richiesta di restituzione, ha sottolineato che appare in tensione con il dettato costituzionale imporre ai pochi fornitori l'onere di anticipare la restituzione dell'intero gettito dell'addizionale alla potenziali moltitudine di utenti, rimarcando che tale situazione pare ulteriormente aggravata dalla mancanza di disposizioni che coordinino un'eventuale iniziativa di esecuzione forzata dell'utente –:

   quali iniziative urgenti, in particolare di carattere normativo, si intendano adottare, per evitare che pochi fornitori debbano anticipare la restituzione dell'intero gettito delle addizionali 2010-2011 alla potenziale moltitudine di utenti, accollandosi un onere che spetterebbe allo Stato.
(5-07036)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07036

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle procedure necessarie per richiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010-2011 ed abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in quanto contrastanti con il diritto comunitario.
  In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rimborso non possa essere richiesto dal cliente direttamente allo Stato – estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso – bensì agendo in giudizio contro il fornitore che, a sua volta, potrà presentare istanza di rimborso alla Stato solo una volta che sia passata in giudicato la sentenza che riconosce la ripetizione d'indebito. Questo meccanismo, tuttavia, costringerebbe i fornitori a dover anticipare ingenti somme di denaro, che lo Stato ha già incassato, con pesanti ripercussioni sulla solidità economica delle stesse società fornitrici.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative anche di carattere normativo si intendano adottare, «per evitare che pochi fornitori debbano anticipare la restituzione dell'intero gettito delle addizionali 2010-2011 alla potenziale moltitudine di utenti, accollandosi un onere [che] spetterebbe allo Stato».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che, fino alla loro definitiva soppressione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2012, le addizionali sull'energia elettrica, originariamente istituite dall'articolo 6 del decreto-legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, erano applicate ai consumi di energia elettrica unitamente, dapprima, all'imposta erariale di consumo e, successivamente, all'accisa sull'energia elettrica.
  Le addizionali erano versate direttamente ai comuni, relativamente alle forniture di energia elettrica per le utenze domestiche, e alle Province per le utenze diverse da quelle domestiche. All'Erario erano corrisposte esclusivamente quelle relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo di energia elettrica, prodotta e acquistata per uso proprio, eccezion fatta per le forniture nella regione Valle d'Aosta e nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali le addizionali erano versate rispettivamente alla regione nonché ai comuni e alle province.
  Con i decreti legislativi concernenti rispettivamente il federalismo municipale e provinciale, emanati in attuazione della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, venne disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione delle addizionali comunale e provinciale nelle sole regioni a statuto ordinario, che fu seguita, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'abolizione anche nelle regioni a statuto speciale (per effetto della abrogazione della norma che le istituiva) e ciò allo scopo di assicurare il rispetto del principio di derivazione comunitaria «un'unica aliquota per medesimo impiego», che risultava essere minato dal mantenimento delle addizionali in queste ultime regioni.
  Sul presupposto, infondato, che le addizionali sull'energia elettrica fossero incompatibili con la normativa unionale in materia di accisa, alcuni consumatori avanzarono istanze per il rimborso del tributo e, a fronte dei provvedimenti di diniego emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adirono il giudice tributario sin dal 2012 dando corso ad una serie di giudizi.
  La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex multis la sentenza n. 27099.19 menzionata impropriamente nell'interrogazione) che il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato ad avanzare richiesta di rimborso dell'addizionale, in quanto, come è per l'accisa – la cui disciplina si estende all'addizionale in virtù dell'articolo 60 del TUA –, è estraneo al rapporto tributario, che intercorre tra l'Amministrazione finanziaria (o l'ente percettore) e il soggetto venditore, che fornisce l'energia elettrica ai consumatori e riveste la qualifica di soggetto obbligato.
  L'utente consumatore può esclusivamente esercitare nei confronti del fornitore l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo che non gli sarebbe dovuta essere addebitata nell'ambito del rapporto di natura privatistica intercorrente tra i due soggetti, dimostrando in sede giudiziaria la fondatezza della propria pretesa unitamente all'ammontare del credito vantato.
  All'esito di tale giudizio, il soggetto obbligato, condannato alla restituzione al consumatore delle somme addebitate a titolo di rivalsa, è legittimato ad avanzare, sulla base dell'articolo 14, comma 4, del testo unico delle accise, istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario dell'addizionale (come detto lo Stato, o la provincia o il comune).
  Come messo in rilievo dalla Corte stessa, il sistema descritto nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie un'imposta può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
  Ciò posto, oltre a richiamare la separazione dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e venditore (in relazione al pagamento dell'imposta) e tra cedente e cessionario (per quanto riguarda la rivalsa), occorre sottolineare che l'accertamento in giudizio del caso concreto risulta ineludibile per il fatto che deve essere accertato, in primis, se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto; ciò verificando l'effettivo pagamento delle bollette e della corretta esposizione in esse del tributo in questione.
  Tanto premesso, si precisa, infine, che il riferimento all'ordinanza del Tribunale di Torino, resa in data 20 aprile 2021, non pare avallare la tesi espressa dagli Onorevoli interroganti nel question-time in parola in quanto, nella stessa ordinanza, i giudici sembrano affermare che, basandosi sul solo diritto nazionale, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sarebbe comunque legittima, così come sarebbe parimenti legittimo l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale. In tal senso, sempre sulla base di quanto previsto dal diritto nazionale, il fornitore non sarebbe tenuto a restituire all'utente finale la soppressa imposta addizionale: l'obbligo alla restituzione del tributo in questione sarebbe fondato, infatti, unicamente sulla disapplicazione di una disciplina nazionale per preteso contrasto con una direttiva dell'Unione europea. Tale disapplicazione, tuttavia, non sarebbe consentita al giudice in una controversia tra privati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

accisa

fornitore