Legislatura: 18Seduta di annuncio: 591 del 09/11/2021
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2021 BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2021 CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2021 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2021 TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/11/2021 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 10/11/2021 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 10/11/2021 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 10/11/2021
SVOLTO IL 10/11/2021
CONCLUSO IL 10/11/2021
FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 («decreto Sostegni bis»), è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e che abbiano la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
tale contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019;
i commi 19 e 20 del citato articolo 1 demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo;
in risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-06619 dell'8 settembre 2021 il rappresentante del Governo ha precisato che l'accesso al contributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (che è stato fissato al 30 settembre 2021) e pertanto che il cennato decreto attuativo verrà emanato successivamente a tale termine;
tenuto contro che il decreto attuativo non risulta essere ancora emanato e ai potenziali beneficiari sarà necessario concedere trenta giorni per la presentazione delle domande, il termine di pagamento entro la fine dell'anno solare potrebbe rischiare di non essere rispettato –:
quali siano i tempi per l'emanazione del decreto recante l'indicazione della percentuale utile ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021 nonché del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 23 dello stesso articolo 1 recante i termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del medesimo contributo a fondo perduto, anche tenendo conto delle oggettive difficoltà per la presentazione della domanda da parte dei beneficiari.
(5-07035)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni bis) che hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative e commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto al precedente anno d'imposta 2019, in favore dei soggetti titolari di reddito agrario o che svolgano attività d'impresa, arte o professione, con partita IVA attiva e con ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di euro.
Le disposizioni sopra citate demandano ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima di peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo. A tale proposito, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i tempi di emanazione del decreto medesimo e, conseguentemente, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Giova evidenziare che l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 73 del 2021 è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea.
A tal proposito il Dipartimento delle Finanze riferisce che la menzionata misura è stata notificata e registrata dalla Commissione europea in data 28 settembre 2021 (Caso SA. 100155).
Da tale data il Dipartimento ha costantemente monitorato l'iter autorizzativo dell'agevolazione in questione, procedendo a ripetuti contatti con i competenti Servizi unionali i quali, in tale contesto, avevano a suo tempo rappresentato la possibilità che si pervenisse a una decisione entro lo scorso mese di ottobre.
In data 27 ottobre 2021, i predetti Servizi hanno comunicato che la decisione concernente il contributo di cui trattasi (nonché del contributo a fondo perduto per le start-up ex articolo 1-ter del decreto-legge 41/2021) è in consultazione inter-servizi e che la stessa dovrebbe essere adottata entro il 10 novembre p.v. Tale informazione è stata da ultimo confermata dalla stessa Commissione in data 3 novembre 2021.
Il Dipartimento rappresenta che sono attualmente in corso contatti con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea per ricevere notizia della tempestiva finalizzazione dell'iter autorizzativo della misura.
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