Legislatura: 18Seduta di annuncio: 591 del 09/11/2021
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021 ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/11/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/11/2021 Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 10/11/2021 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 10/11/2021 Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 10/11/2021
SVOLTO IL 10/11/2021
CONCLUSO IL 10/11/2021
CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'Ipo (Initial Public Offering) ovvero remissione di nuove azioni verso il pubblico/investitori tramite mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf-Multilateral Trading Facilities) è finalizzato al reperimento di nuovi capitali in una cornice di maggior chiarezza e trasparenza, nonché di visibilità sui mercati per attrarre nuovi investitori;
con la legge di bilancio 2021 era stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta sul 50 per cento fino ad un massimo di 500.000 euro, dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in borsa delle piccole e medie imprese;
di fatto, lo spostamento dei termine finale dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 delle legge n. 205 del 2017, avrebbe consentito ad un numero potenziale di almeno 60 nuove quotazioni di beneficiare dei cosiddetti bonus Ipo per un ulteriore anno;
le statistiche, infatti, avevano registrato nel triennio 2018-2020 un considerevole aumento nell'accesso delle piccole e medie imprese al mercato azionario per finanziare progetti di crescita, in alternativa al tradizionale canale bancario, passando da 77 nel 2016 a 138 a fine dicembre 2020, con una capitalizzazione passata da 2,9 miliardi di euro nel 2016 a circa 5,8 miliardi di euro a fine 2020;
a parere degli interroganti tale misura dovrebbe divenire strutturale nell'ottica di incanalare la ricchezza privata verso il sostegno all'economia reale e spiace, pertanto, constatare, stanti le indiscrezioni a mezzo stampa sulle misure contenute nel prossimo disegno di legge di bilancio, la mancata proroga del bonus Ipo –:
se il Ministro non convenga sulla necessità adottare iniziative per difendere il credito d'imposta Ipo strutturale e, nelle more, prorogarne l'efficacia di un ulteriore anno ovvero confermi la volontà di portare a conclusione con la fine dell'anno in corso un tale importante strumento di capitalizzazione delle imprese.
(5-07032)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – introdotto con la legge di bilancio 2018 e successivamente prorogato con la legge n. 178 del 2020 – ed evidenziano gli effetti positivi derivati dall'introduzione di tale misura.
Con riferimento a detta agevolazione gli Onorevoli chiedono di sapere se non si ritenga opportuno rendere strutturale il credito d'imposta IPO e, nelle more, di prorogarne l'efficacia di un ulteriore anno, ovvero se non sia confermata la volontà di portare a conclusione, con la fine dell'anno in corso, un tale importante strumento di capitalizzazione delle imprese.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Giova, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il riconoscimento di un credito d'imposta, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 per la predetta finalità.
L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la cui vigenza è stata prorogata sino al 2023.
La misura è stata comunicata alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico (SA.51064), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 205 del 2017, che rinvia al predetto Dicastero quanto agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tanto premesso, ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a rendere strutturale l'agevolazione in questione o a prorogarla per un ulteriore anno, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):piano di finanziamento
piccole e medie imprese
detrazione fiscale