Legislatura: 18Seduta di annuncio: 591 del 09/11/2021
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 09/11/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/11/2021 Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA RISPOSTA GOVERNO 10/11/2021 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 10/11/2021 Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
DISCUSSIONE IL 10/11/2021
SVOLTO IL 10/11/2021
CONCLUSO IL 10/11/2021
UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il comma 48 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, concernente le unità immobiliari possedute da residenti all'estero, prevede che, a partire dall'anno 2021, per un solo immobile a uso abitativo, non locato o dato in comodato d'uso, posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia, l'imposta municipale di cui all'articolo 1, da commi 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia applicata nella misura della metà;
al fine di stabilire una forma di ristoro per i comuni che vedano ridotte le proprie entrate derivanti dall'attuazione della norma in questione, il comma 49 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha istituito anche un Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro quale parziale forma di ristoro per il minor gettito –:
di quali informazioni disponga il Governo circa l'attuazione della norma, con particolare riferimento al numero delle persone che hanno avuto accesso all'agevolazione, e quali siano le risorse del Fondo eventualmente utilizzate da parte dei comuni interessati.
(5-07031)
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'agevolazione introdotta dal comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto, una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE, a partire dall'anno 2021 in relazione ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, in particolare, quale sia il numero delle persone che hanno avuto accesso all'agevolazione e quali siano le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
In attuazione del cennato articolo 1 comma 49 della legge n. 178 del 20202 è stato emanato il decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore dei comuni del Fondo in questione.
L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziate sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica» mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo provvedimento.
Occorre soggiungere che nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che «il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24)» e che «considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021».
Tanto premesso, nel precisare che, attualmente, non si è in possesso dei dati richiesti, occorre rilevare, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto dell'agevolazione in discorso presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al comune competente, ai sensi del comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):convenzione europea
comune